Riforma maternità 2023, divieto licenziamento neo-papà e mamme, dimissioni e Naspi: tutte le ultime novità arrivano dalla circolare dell’Inps numero 32 che ha chiarito l’operatività sul congedo di paternità obbligatorio dopo il decreto legislativo numero 105 del 2022. In base a quanto disposto dal provvedimento, i papà non possono essere licenziati fino al compimento di un anno del proprio figlio. Lo stesso avviene per le neo-mamme. E, come queste ultime, anche i papà possono dimettersi senza preavviso godendo del diritto di percepire l’indennità di disoccupazione Naspi. Le disposizioni derivano dalla riforma della maternità che, dal 13 agosto dello scorso anno, ha raddoppiato il congedo di paternità, prevedendo tutele più ampie per il cosiddetto “congedo alternativo alla mamma” (fruibile in sostituzione di quello spettante alla madre in presenza di situazioni di gravità quali la morte e la grave infermità, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del figlio al padre) e al congedo obbligatorio di dieci giorni. Secondo quanto spiega l’Istituto previdenziale, il decreto 105 del 2022 ha introdotto disposizioni che sono finalizzate al miglioramento della conciliazione delle attività lavorative e di vita privata, sia della madre che del padre.

Riforma maternità 2023 congedo

Arrivano novità dalla riforma della maternità con le indicazioni operative dell’Inps per il 2023, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo numero 105 del 2022 che disciplina l’intera materia del congedo di maternità e di paternità, e dei casi di dimissioni volontarie, divieti di licenziamento e pagamento della disoccupazione Naspi. Secondo quanto spiegato dall’Inps, infatti, sia sul papà che sulla mamma vige il divieto di licenziamento fino al compimento di un anno del loro figlio. Inoltre, come già previsto per la mamma, anche per il papà c’è la possibilità di dimissioni senza preavviso e il diritto a ottenere la prestazione della Naspi. Le prime indicazioni dell’Inps riguardano il congedo di paternità obbligatorio, già previsto dal comma 1 dell’articolo 27 bis, del decreto legislativo 151 del 2001. “Il padre lavoratore – si legge nella circolare numero 32 del 20 marzo 2023 – dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”. Nel caso in cui si tratti di parto plurimo, “la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi”.

Licenziamento, Naspi e dimissioni: quando si può

Indicazioni dell’Istituto previdenziali contengono chiarimenti sul licenziamento delle mamme e dei papà e sull’accesso all’indennità di disoccupazione. L’Istituto previdenziale specifica che “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”, mettendo in pratica quanto prevede il comma 1, dell’articolo 54, del decreto legislativo numero 151 del 2001. Il susseguente comma 7, riformulato dal decreto legislativo 105/2022, dispone che “in caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27 bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”. Novità arrivano inoltre anche per la fruizione dell’indennità di disoccupazione Naspi che il decreto legislativo 105 del 2001 riservava, in caso di dimissioni e licenziamento fino a un anno di età del bambino, solo a specifici casi ai papà, ovvero “per morte e grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Il provvedimento 105 del 2022 estende l’indennità anche ai casi di licenziamento del papà nonché di dimissioni volontarie entro il compimento di un anno del bambino purché lo stesso abbia beneficiato del congedo di paternità alternativo. Per questo motivo, eventuali domande di indennità Naspi che siano state respinte prima della pubblicazione della circolare Inps, possono essere oggetto di riesame da parte dell’Istituto previdenziale su domanda da presentare presso la sede competente per territorio.