Lavori usuranti: con la pubblicazione del messaggio n. 1100 del 21 marzo 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito la presentazione, entro il 1° maggio 2023, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per quanto riguarda i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, come modificato dalla legge n. 232 del 11 dicembre 2016.

Lavori usuranti: domande di riconoscimento entro il 1° maggio 2023 per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

I lavoratori destinatari del beneficio che dovranno presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti sono i seguenti:

  • i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”;
  • i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • i lavoratori notturni a turni;
  • i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

Ecco, in particolare, quali sono i requisiti che devono possedere i suddetti lavoratori:

  • i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla c.d. “linea catena” e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, potranno conseguire la pensione qualora possiedano:
    • un’età minima di 61 anni e 7 mesi ed un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, se lavoratori dipendenti (fermo restando il raggiungimento di quota 97,6);
    • un’età minima di 62 anni e 7 mesi ed un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, se lavoratori autonomi (fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);
  • i lavoratori notturni a turni che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, potranno conseguire la pensione qualora possiedano:
    • i requisiti elencato nel punto precedente, se lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno;
    • un’età minima di 63 anni e 7 mesi ed un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, se lavoratori dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno (fermo restando il raggiungimento di quota 99,6);
    • un’età minima di 64 anni e 7 mesi ed un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, se lavoratori autonomi occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno (fermo restando il raggiungimento di quota 100,6);
    • un’età minima di 62 anni e 7 mesi ed un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, se lavoratori dipendenti occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno (fermo restando il raggiungimento di quota 98,6);
    • un’età minima di 63 anni e 7 mesi ed un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, se lavoratori autonomi occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno (fermo restando il raggiungimento di quota 99,6);
  • i lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, potranno conseguire la pensione qualora possiedano i requisiti elencato nel primo punto.

La domanda di riconoscimento del beneficio da parte dei soggetti che svolgono dei lavori usuranti deve essere presentata, insieme alla documentazione necessaria, entro il 1° maggio 2023 da coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Qualora l’istanza venga presentata in data successiva alla suddetta scadenza, la decorrenza della pensione è differita secondo le seguenti scansioni temporali:

  • di 1 mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  • di 2 mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e tre mesi;
  • di 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

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