Omesso o ritardato versamento contributi INPS: con la pubblicazione della circolare n. 31 del 20 marzo 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alla decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023, che è stata adottata dalla Banca Centrale Europea (BCE), la quale ha deciso di aumentare di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), portandolo così, a partire dal 22 marzo 2023, al 3,50%.
Omesso o ritardato versamento contributi INPS: ecco di quanto variano gli interessi e le sanzioni in seguito all’aumento dei tassi da parte della BCE
L’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea, di cui vi abbiamo già parlato all’interno di questo articolo di approfondimento, sempre qui su Tag24, incide su:
- la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- la misura delle sanzioni civili.
In particolare, a partire dal 22 marzo 2022 l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,50% annuo.
Tale modifica non sarà applicata ai piani di ammortamento che sono stati già emessi e notificati dai debitori con i precedenti tassi di interesse, ma sarà applicato, per l’appunto, solamente agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi INPS.
La decisione di politica monetaria della BCE che ha deciso di aumentare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 3,50% incide anche sulle sanzioni civili, le quali, a partire dal 22 marzo 2023, saranno dovute in misura pari al 9% in ragione d’anno (tasso del 3,50% maggiorato di 5,5 punti percentuali).
Queste nuove sanzioni saranno dovute nei seguenti casi:
- in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000;
- nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000;
- nei casi previsti all’interno dell’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000.
Ciò nonostante, nei casi che sono disciplinati all’interno dell’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione civile sarà applicata al contribuente in misura pari al 30% in ragione d’anno, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o dei premi che non vengono pagati entro la scadenza prevista dalla legge.
Le sanzioni saranno applicate in misura ridotta in caso di procedure concorsuali e, secondo quanto è stato disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS all’interno della deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, dovranno essere calcolate in base all’importo del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).
In particolare, la suddetta deliberazione sancisce espressamente che la riduzione non potrà mai essere di importo inferiore rispetto alla misura del tasso di interesse legale e che “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Perciò, dal momento che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (3,50%) è attualmente inferiore rispetto al tasso di interesse legale in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 (5%), a partire dal 22 marzo 2023 continuerà ad applicarsi:
- la riduzione massima pari al 5%;
- la riduzione minima pari al 7% (tasso di interesse legale maggiorato di due punti).