NASpI anche con dimissioni volontarie? Con la pubblicazione della circolare n. 32 del 20 marzo 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per quanto riguarda l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in seguito alle dimissioni volontarie da parte del lavoratore padre, il quale ha beneficiato anche del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento ai congedi di paternità che sono disciplinati all’interno degli artt. 27 bis e 28 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

NASpI anche con dimissioni volontarie? I chiarimenti dell’INPS nel caso in cui il lavoratore padre beneficia anche del congedo di paternità obbligatorio

L’INPS è dovuta intervenire fornendo dei chiarimenti in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI nel caso in cui il lavoratore padre, in seguito alle dimissioni volontarie, abbia beneficiato anche del congedo di paternità ed, in particolare, di quello obbligatorio.

Questa tipologia di congedo è stata introdotta dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza.

Tale normativa ha modificato le disposizioni contenute all’interno del decreto legislativo n. 151 del 2001 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), introducendo l’art. 27 bis rubricato “Congedo di paternità obbligatorio – (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)”.

In particolare, il nuovo articolo prevede che:

“Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”.

Il congedo di paternità obbligatorio, dunque, si è affiancato a quello alternativo a partire dal 13 agosto 2022 e viene disciplinato anche dalle disposizioni che sono contenute all’interno della precedente circolare n. 122 del 27 ottobre 2022 pubblicata dall’INPS, della quale ve ne abbiamo già parlato in maniera approfondita all’interno di questo articolo, pubblicato sempre qui su Tag24.

Per quanto riguarda il congedo di paternità alternativo, invece, il quale viene disciplinato dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, non è stata apportata nessuna modifica all’interno del decreto legislativo n. 105 del 2022.

Questa tipologia di congedo viene concessa ai padri lavoratori solamente in presenza di situazioni che risultano particolarmente gravi, ovvero:

  • la morte della madre;
  • la grave infermità della madre;
  • l’abbandono del minore da parte della madre;
  • l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

In entrambe le circostanze e anche in caso di maternità, l’art. 54 del suddetto decreto legislativo dispone il divieto di licenziamento e di dimissioni, prevedendo che:

“Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

Perciò, in seguito all’introduzione a partire dal mese di agosto 2022 del congedo di paternità obbligatorio, anche quest’ultimo come quello alternativo, darà luogo al divieto di licenziamento.

A tal proposito, quindi, l’art. 55 del Testo Unico dispone che:

“In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.

In sostanza, dunque, il lavoratore padre che ha beneficiato del congedo i paternità avrà diritto di percepire la NASpI anche in caso di dimissioni volontarie.