Tregua fiscale: con la pubblicazione della circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi per quanto riguarda la c.d. “Tregua fiscale” prevista all’interno della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, racchiude al suo interno una serie di chiarimenti utili ai fini della definizione del campo di applicazione:
- delle agevolazioni;
- della sanatoria delle irregolarità formali;
- della rottamazione quater.
Nello specifico, mediante la predisposizione di uno schema a domanda-risposta, suddiviso per argomento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti grazie ai quesiti che gli sono stati posti dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
Tali chiarimenti, in particolare, si riconducono alla spiegazione nel dettaglio dei seguenti argomenti:
- la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (commi da 153 a 159);
- la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173);
- il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178);
- l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185);
- la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205);
- la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti davanti alla Corte di Cassazione (commi da 213 a 218);
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221);
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (commi da 231 a 252).
Tregua fiscale, si avvicinano le date di scadenza per l’accesso ai benefici: ecco quali sono le scadenze da rispettare
Le istruzioni che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate si riconducono a quella che è la tregua fiscale disposta dalla Legge di Bilancio 2023.
Le prime date di scadenza per l’accesso ai benefici sono molto vicine. Ecco, dunque, un promemoria con tutte le date da rispettare per aderire alla c.d. tregua fiscale:
- definizione agevolata avvisi bonari
- versamento delle somme dovute con sanzioni ridotte entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. Le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo
- sanatoria delle irregolarità formali
- versamento di 200 euro (o di due rate da 100 euro) entro il 31 marzo 2023 (e 31 marzo 2024 in caso di pagamento rateale)
- rimozione di omissioni e irregolarità entro il 31 marzo 2024
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
- pagamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo entro il 31 marzo 2023 (prima o unica rata)
- pagamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo in 8 rate di pari importo (30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo)
- rimozione di omissioni e irregolarità entro il 31 marzo 2023
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
- atti del procedimento di adesione
- pagamento dell’intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
- avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero
- pagamento dell’intero importo o della prima rata entro il termine di presentazione del ricorso
- atti del procedimento di adesione
- definizione agevolata liti pendenti
- presentazione della domanda entro il 30 giugno 2023
- pagamento in un’unica soluzione o prima rata (fino a 20 trimestrali) entro il 30 giugno 2023
- pagamento delle rate successive alla prima per ciascun anno (30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo, 30 giugno)
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie
- sottoscrizione dell’accordo entro il 30 giugno 2023
- pagamento degli importi dovuti o comunque della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
- rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione
- rinuncia entro il 30 giugno 2023
- pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorno dall’accordo
- regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi
- versamento integrale della sola imposta in un’unica soluzione o prima rata (fino a 20 trimestrali) entro il 31 marzo 2023
- stralcio dei carichi fino a mille euro
- annullamento automatico entro il 30 aprile 2023
- rottamazione quater
- domanda di accesso alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2023
- pagamento delle rate successive alla prima per ciascun anno (30 novembre, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio)
- pagamento in un’unica soluzione o della prima rata (fino a 18 rate) entro il 31 luglio 2023