Fattura elettronica con dati errati o inviata in ritardo rispetto ai termini fissati dal Sistema di interscambio (Sdi), ecco cosa deve fare chi l’ha emessa secondo gli ultimi chiarimenti arrivati dall’Agenzia delle entrate. Il Fisco ha preso posizione in merito ad alcune questioni operative rientranti nella sanatoria dei documenti elettronici emessi con indicazione del codice “natura” sbagliato, oppure di invii effettuati dopo la scadenza dei termini ordinari o di corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ma non inviati all’Agenzia delle entrate. In tutte le casistiche ciò che conta è che chi ha inviato la fattura elettronica con errori o in ritardo abbia liquidato correttamente l’Iva di competenza con relativo pagamento dell’imposta. Vediamo nel dettaglio quali sono i tre casi e cosa è necessario considerare per non incorrere nelle sanzioni dell’Agenzia delle entrate.
Fattura elettronica errori, ecco cosa fare
Il Fisco ha pubblicato nella giornata di ieri, 20 marzo, la circolare numero 6 del 2023 contenente, tra le altre cose, le indicazioni nel caso di emissioni di fatture elettroniche errate o inviate fuori dai termini ordinari. In particolare, l’Agenzia delle entrate considera “meramente formali” tre fattispecie di violazioni. La prima riguarda il caso in cui una partita Iva abbia emesso fattura elettronica con errata indicazione del codice “natura”, ma abbia correttamente inserito il documento nella dichiarazione Iva; nel secondo caso, la fattura elettronica è stata inviata al Sistema di interscambio (Sdi) dopo la scadenza dei termini ordinari, ma chi l’ha emessa ha correttamente incluso la fattura nella liquidazione Iva di competenza, versandone il corrispettivo d’imposta; nel terzo caso, il corrispettivo elettronico è stato correttamente memorizzato, ma non è stato inviato all’Agenzia delle entrate anche se correttamente inserito nella contabilità con relativa liquidazione dell’Iva spettante.
Invio in ritardo al Sistema di interscambio Agenzia entrate, cosa succede
L’Agenzia delle entrate, nel rispondere a queste casistiche, parte da quanto prevede il comma 5 bis dell’articolo 6 del decreto legislativo numero 472 del 18 dicembre 1997, secondo il quale “le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” devono considerarsi “meramente formali”. Diversamente, sono formali le “violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Tale aspetto costituisce uno dei tratti che, generalmente, consente di distinguerle dalle cosiddette “violazioni sostanziali”, secondo quanto chiarito nel paragrafo 2 della circolare numero 11/E del 2019.
Quando l’errore è formale o non formale e sostanziale
Nel dettaglio dei tre casi di errori e omissioni sui quali lo scrivente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate, è da notarsi che il codice “natura” non sia un elemento previsto dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. Pertanto, l’indicazione errata, se non incide sulla corretta liquidazione dell’imposta, “rappresenta una violazione meramente formale”. Per l’invio tardivo della fattura elettronica al Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle entrate, ovvero in ritardo rispetto ai termini ordinari, si tratta allo stesso modo di violazione formale purché il documento sia stato correttamente incluso nella liquidazione Iva di competenza con relativo pagamento dell’imposta. Infine, sui corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati all’Agenzia delle entrate, si configura la violazione di tipo formale se sono stati inseriti correttamente nella contabilità con relativa liquidazione dell’imposta dovuta. In questa ipotesi, l’errore formale è previsto dal comma 2 quinquies dell’articolo 11, del decreto legislativo numero 471 del 18 dicembre 1997.