Superbonus villette e unità indipendenti verso la proroga con il provvedimento che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni dal governo guidato da Giorgia Meloni. Con la scadenza posticipata dal 31 marzo al 30 giugno 2023, sorgono tuttavia interrogativi sul termine dei lavori e su quando devono essere effettuati i pagamenti degli interventi per poter poi utilizzare il bonus con la cessione dei crediti d’imposta o con lo sconto in fattura. È da ricordare che la proroga del superbonus villette ha una valenza per i lavori che hanno raggiunto il 30 per cento di stato di avanzamento entro il 30 settembre 2022: a queste condizioni, i contribuenti avranno 90 giorni in più di tempo per effettuare i bonifici parlanti e per arrivare al termine dei lavori di ristrutturazione del proprio immobile. Inoltre, è da mettere in conto che il 31 marzo 2023 coincide con la data di scadenza per presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione scelta, sconto in fattura o cessione del credito d’imposta. Tale scadenza è anticipata dal termine del 24 marzo prossimo per presentare all’Enea l’asseverazione di congruità dei lavori: tra una scadenza e l’altra passano solo cinque giorni lavorativi.
Superbonus villette proroga, come fare per sconto in fattura e cessione crediti?
Arriverà a giorni la proroga sul superbonus villette, unità indipendenti e unifamiliari dal 31 marzo al 30 giugno 2023. Nella giornata di domani, 22 marzo, è previsto l’inizio del voto in Commissione Finanze di Montecitorio sulla legge di conversione del decreto legge numero 11 del 17 febbraio scorso. La votazione dovrebbe concludersi nel giro di due giorni affinché il provvedimento stesso possa essere adottato alla Camera nella prossima settimana. Con i tre mesi di tempo in più, le imprese potranno ultimare i lavori sulle villette che hanno raggiunto il 30 per cento di stato di avanzamento al 30 settembre dell’anno scorso. Tuttavia, la proroga del superbonus 110% non è esente da nodi relativi alla scadenza. In primis, l’entrata in vigore della legge di conversione che arriverà solo a metà aprile, con un vuoto legislativo di due settimane rispetto alla scadenza del 31 marzo. Tuttavia, il governo dovrebbe comunicare già dai prossimi giorni la certezza dell’adozione del provvedimento per permettere ai cantieri di proseguire in tutta tranquillità, prendendo un impegno politico nei confronti di famiglie e imprese. C’è poi la questione aperta dell’allineamento tra i lavori e i pagamenti: entro il 31 marzo dovranno essere effettuati i bonifici parlanti affinché gli interventi possano proseguire anche successivamente alla scadenza. Tuttavia, la questione è più delicata nel caso in cui il committente dei lavori voglia beneficiare dello sconto in fattura o della cessione dei crediti.
Bonus edilizi, in arrivo novità sui piccoli interventi di cambio caldaia, infissi e condizionatori
In attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle entrate, infatti, un’interpretazione più prudente suggerirebbe di concludere i lavori unitamente ai pagamenti, quindi il tutto entro il 31 marzo 2023. Un’altra interpretazione metterebbe al centro i pagamenti, con termine dei lavori anche dopo il 31 marzo. In attesa della proroga, è dunque importante che vi sia una linea sicura da seguire che solo un chiarimento del Fisco può fornire. Nella situazione di incertezza, prima di introdursi nelle questioni che riguarderanno il secondo trimestre del 2023, l’ipotesi più sicura è quella di allineare stato di avanzamento dei lavori e pagamenti effettuati come imporrebbe la disciplina attuale del superbonus. Sui bonus edilizi sono attese anche delle novità per i piccoli lavori di cambio caldaia, infissi, condizionatori e pompe di calore. Il decreto legge 11 di blocco dei crediti d’imposta ha stabilito che l’inizio di questi lavori – per beneficiare dello sconto in fattura – dovesse avvenire al massimo entro il 16 febbraio scorso. Tuttavia, sono tanti gli interventi prenotati precedentemente e non ancora eseguiti per l’adozione del provvedimento da un giorno all’altro. Dovrebbe arrivare una deroga anche in questo caso: chi ha versato un acconto prima del 17 febbraio con bonifico parlante dovrebbe poter utilizzare lo sconto in fattura o la cessione dei crediti senza ulteriori vincoli; in assenza del bonifico, basterebbe la doppia autodichiarazione, sia del committente che del venditore, per certificare l’esistenza del contratto entro il 16 febbraio 2023.