È in vigore dal 1° marzo 2023 la riforma del divorzio voluta dalla ministra della Giustizia, sotto il Governo Draghi, Marta Cartabia. L’obiettivo primario è quello abbreviare i tempi della giustizia. Adesso è possibile ottenere separazione e divorzio con un unico procedimento, con tempi più brevi e sanzioni in caso di violazione degli accordi. Le nuove regole si applicano a tutti i procedimenti successivi al 28 febbraio 2023, mentre quelli già in corso continueranno a essere regolati dalle disposizioni precedenti la riforma.

Analizziamo come cambia il divorzio con la riforma Cartabia e quali sono i punti essenziali.

Il rito unico della riforma Cartabia

Un rito unico per separazioni, divorzi e gli altri giudizi civili che riguardano famiglie e minori, che permette di superare la frammentazione che vigeva e che si può applicare ai procedimenti relativi a famiglie e minori di competenza del Tribunale ordinario, del Tribunale per i minorenni e del Giudice Tutelare. Sono esclusi i procedimenti per le dichiarazioni di adottabilità, quelli sulle adozioni di minorenni e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.

Separazione e divorzio insieme

Con le norme in vigore, si potrà proporre in contemporanea la domanda per la separazione giudiziale e per il divorzio contenzioso, oppure, le stesse potranno essere riunite in un unico procedimento. In relazione alla procedibilità della domanda di divorzio è richiesto un doppio requisito: il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione della convivenza in modo continuativo. 

Con l’eliminazione dell’Udienza Presidenziale, la causa non dovrà più avere due fasi: la prima comparizione davanti al Presidente e in seguito davanti al Giudice Istruttore. I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi verranno caratterizzati da determinati atti introduttivi che conterranno l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova.

Nel ricorso dovranno essere contenuti documenti e mezzi di prova, oltre alla chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali viene fondato il ricorso.

I tempi del divorzio con la riforma Cartabia

La riforma prevede un limite di 90 giorni per la prima udienza e un unico canale di giudizio, come anticipato, senza più il passaggio davanti al presidente e poi al giudice istruttore. In presenza di figli la competenza sarà del tribunale di residenza del minore, altrimenti del luogo di chi riceve la domanda di separazione e/o divorzio, ma non di chi avvia il procedimento.

La domanda potrà essere proposta dall’atto introduttivo della separazione, ma per il divorzio occorrerà comunque il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e la cessazione ininterrotta della convivenza tra i coniugi, come già anticipato. Con le nuove regole cambia anche l’organizzazione dell’attività difensiva, che dovrà concentrarsi prima dell’udienza iniziale.

La tutela delle vittime di violenza

La riforma si concentra anche nella valorizzazione delle tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica con la finalità di salvaguardare le vittime. Sono previsti dei percorsi specifici in presenza di situazioni documentate di violenza domestica o di genere.

Gli interessi dei minori e le sanzioni

Si rafforza la centralità dell’interesse prevalente del minorenne, sancito da tempo da parte della giurisprudenza in materia. Il metodo di competenza territoriale prevalente sulle cause di famiglia è quello della residenza abituale del minorenne, che corrisponde al luogo nel quale di fatto si trova il centro della sua vita.

In mancanza di figli minorenni la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza del convenuto (ossia di chi riceve la domanda di seprazione o divorzio). La riforma prevede la presentazione, davanti al Giudice, di un piano genitoriale che contenga gli impegni e le attività quotidiane dei minorenni: a partire dalla scuola, passando per il percorso educativo, le eventuali attività extrascolastiche e gli incontri con parenti e amici.

Il giudice potrà sanzionare chi accetta il piano genitoriale proposto e non si impegna a rispettarlo nei tempi e nelle modalità. Inoltre, è previsto un risarcimento nel caso in cui una delle due parti dovesse omettere al giudice le proprie reali condizioni economiche, per pagare un assegno di mantenimento al coniuge o al figlio inferiore.