Retribuzioni convenzionali estero 2023: con la pubblicazione del decreto del 28 febbraio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha stabilito quelle che sono le “retribuzioni convenzionali 2023 per i lavoratori all’estero”.

Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere le tabelle con le retribuzioni stabilite per il 2023 per quanto riguarda i lavoratori all’estero.

Retribuzioni convenzionali estero 2023: decreto e tabelle

A partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 le retribuzioni convenzionali da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti in merito alle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiano che operano all’estero e del calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite dalle nuove tabelle che sono state pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Queste tabelle, in particolare, forniscono gli importi che vengono corrisposti per le seguenti tipologie di settore:

  • Industria
  • Industria edile
  • Autotrasporto e spedizione merci
  • Credito
  • Assicurazione
  • Commercio – Terziario
  • Trasporto aereo
  • Agricoltura
  • Industria cinematografica
  • Spettacolo
  • Artigianato
  • Giornalismo

Per avere informazioni dettagliate circa le retribuzioni convenzionali estero 2023 bisogna andare a visualizzare le tabelle allegate al decreto pubblicato dal MLPS.

Per quanto riguarda i lavoratori che operano all’interno dei seguenti settori e per i quali sono previste delle fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile viene determinata in relazione alla fascia di retribuzione nazionale corrispondente.

Gli importi convenzionati che sono presenti all’interno delle tabelle sono divisibili per 26 giornate nel caso in cui durante il corso del mese si verifichino le seguenti situazioni:

  • assunzioni;
  • risoluzioni del supporto di lavoro;
  • trasferimenti da o per l’estero.

Per quanto riguarda i lavoratori italiani all’estero rimpatriati, a questi ultimi andrà liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione sulle retribuzioni convenzionali previste.

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Le regole sulla determinazione degli importi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Riguardo le regole secondo le quali vengono determinate le retribuzioni convenzionali per quanto riguarda i lavoratori all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti mediante la pubblicazione della risposta n. 50 del 2023, avente ad oggetto “Residenza fiscale, prestazione di lavoro dipendente all’estero ed emergenza Covid“.

In particolare, secondo quanto viene disposto all’interno dell’art. 51, comma 8 bis, del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi):

“il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto­legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”.

In base a quanto previsto dal suddetto art. 4, le retribuzioni convenzionali vengono determinate entro il 31 gennaio di ogni anno dal MLPS con apposito decreto e non potranno essere mai di importo inferiore rispetto al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

Questi importi valgono per quei lavoratori che, pur svolgendo attività lavorativa all’estero, dispongono della propria residenza fiscale all’interno del territorio italiano.

Nello specifico, la normativa in questione si applica nel caso in cui siano rispettati i seguenti criteri, ovvero:

  • l’attività lavorativa sia svolta all’estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
  • l’attività lavorativa svolta all’estero costituisca l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa sia integralmente svolta all’estero;
  • ­il lavoratore nell’arco temporale di 12 mesi (anche ricompreso in due diversi periodi d’imposta) soggiorni nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.