Modello IVA 2023: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato all’interno del proprio sito web il modello e le relative istruzioni per quanto riguarda la dichiarazione annuale IVA/2023, la quale deve essere utilizzata dai contribuente ai fini della presentazione della dichiarazione IVA concernente il periodo d’imposta 2022.
In alternativa alla dichiarazione annuale IVA, potrà essere utilizzato il modello IVA BASE/2023, ma solamente per alcune tipologie di contribuenti espressamente indicate alle interno delle istruzioni che sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda il modello IVA 2023 ed, in particolare, quali sono i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione all’AdE.
Modello IVA 2023: ecco quando e come presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate
In base a quanto è stato stabilito dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, il modello IVA 2023 relativo al periodo d’imposta 2022 deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate nel periodo che va dal 1° febbraio 2023 fino alla scadenza prevista il 2 maggio 2023.
A questo termine ultimo per la presentazione telematica all’AdE, gli artt. 2 e 8 del suddetto decreto prevedono la possibilità di inviare il modello entro 90 giorni dalla scadenza fissata, con l’applicazione delle sanzioni che sono previste dalla legge vigente in materia.
Le dichiarazioni che, invece, vengono presentate con un ritardo superiore rispetto ai 90 giorni previsti dalla normativa, saranno considerate “omesse”, ma danno luogo comunque al pagamento del saldo IVA dovuto.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione del modello IVA 2023, tale dichiarazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente con modalità telematiche:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
La dichiarazione annuale IVA si considera presentata nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate comunica al dichiarante l’avvenuto ricevimento dei dati, sempre con modalità telematiche.
In sostanza, subito dopo che il dichiarante o chi per lui abbia presentato correttamente il modello IVA 2023, il soggetto interessato riceve subito indietro un messaggio di conferma e, in seguito all’elaborazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate sui dati ricevuti, viene confermato l’avvenuta presentazione della dichiarazione senza errori.
In merito alla presentazione della dichiarazione tramite un intermediario abilitato, l’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998 stabilisce che questi ultimi:
“Sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate per via telematica sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica”.
In particolare, sono considerati intermediari abilitati i seguenti soggetti:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli avvocati tributaristi – studi associati;
- gli avvocati tributaristi – società tra professionisti;
- gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- i notai iscritti nel ruolo indicato all’interno dell’art. 24 della legge n. 89 del 16 febbraio 1913;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
LEGGI ANCHE IVA Precompilata 2023: estensione del periodo sperimentale e della platea di riferimento