Fermo amministrativo: si tratta di un atto mediante il quale le amministrazioni o gli enti competenti, ovvero i Comuni, l’INPS, le Regioni, lo Stato, ecc…, “bloccano” un bene mobile del debitore o dei coobbligati che risulta iscritto all’interno dei pubblici registri con il fine di riscuotere dei crediti che non sono stati pagati, come ad esempio il mancato versamento di tributi o di tasse dovute, oppure di multe a causa di infrazioni al Codice della Strada.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda il fermo amministrativo di un autoveicolo iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), a partire da quali sono le conseguenze della sua iscrizione fino ad arrivare alle istruzioni su come richiedere la sua cancellazione o la sua sospensione.
Fermo amministrativo: quali sono le conseguenze della sua iscrizione al PRA? Come richiedere la sua cancellazione e la sua sospensione
Il fermo amministrativo può essere disposto dal concessionario della riscossione e iscritto all’interno del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) nel caso in cui il debitore non adempia al pagamento di una cartella esattoriale.
In seguito all’iscrizione del fermo la disponibilità del veicolo viene limitata fino a quando il debitore non provvederà a saldare il proprio debito e il concessionario della riscossione non provvederà, dunque, alla cancellazione d’ufficio del fermo.
In particolare, il veicolo che viene sottoposto a fermo amministrativo:
- non può circolare, altrimenti viene disposto il pagamento di una sanzione debitore;
- non può essere radiato dal PRA (demolito o esportato);
- anche nel caso in cui venga venduto in data successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Nel periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, il concessionario della riscossione avrà la possibilità di poter agire in maniera forzata mediante la vendita del veicolo, nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme che gli vengono contestate.
Ciò nonostante, il decreto legislativo n. 98 del 2017 prevede la possibilità di adottare un provvedimento di revoca per i fermi amministrativi che vengono emessi in data successiva al 1° gennaio 2020.
In questo caso, la cancellazione dal PRA viene effettuata d’ufficio dai concessionari della riscossione, senza la necessità di ulteriori oneri da parte del debitore.
Per i provvedimenti di revoca che, invece, vengono emessi in data precedente al 1° gennaio 2020, valgono le regole contenute all’interno della vecchia normativa vigente in materia, la quale prevedeva l’onere per il debitore di richiedere al PRA la cancella del fermo amministrativo via email o via PEC, seguendo le modalità previste all’interno della sezione “Servizi online – Servizi Digitali PRA” (nelle schede Servizi per avvocati, curatori fallimentari e altri “soggetti titolati” e “Servizi al cittadino”), sul sito web dell’ACI.
In quest’ultima circostanza viene richiesto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la presentazione dell’istanza e il debitore riceverà l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica via email o via PEC.
Anche per quanto riguarda la sospensione del fermo amministrativo al PRA, i provvedimenti emessi in data successiva al 1° gennaio 2020 non hanno bisogno di alcuna azione da parte del debitore.
In merito a quelli emessi prima del 1° gennaio 2020, invece, la sospensione del fermo necessita dell’annotazione da parte del PRA, la quale deve essere richiesta tramite email o PEC direttamente dal debitore, secondo le modalità che abbiamo elencate nel link pubblicato in precedenza.
Anche in questa circostanza sarà previsto il pagamento di 32 euro di imposta di bollo per la nota di richiesta e il debitore riceverà dal concessionario della riscossione un’email o una PEC consentente l’attestazione dell’avvenuto espletamento della pratica.
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