Tassazione dividendi: con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 454 del 16 settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il corretto trattamento fiscale delle distribuzioni di utili ai soci.
La risposta al suddetto interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata predisposta dalla Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali (Divisione Contribuenti), fa riferimento ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate.
Tassazione dividendi: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime applicabile in caso di utili distribuiti dopo il 31 dicembre 2022
La società che ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate ha comunicato a quest’ultima l’intenzione di distribuire ai soci in tutto o in parte le riserve presenti in bilancio, le quali sono formate da utili relativi ad una data precedente rispetto al 31 dicembre 2007.
In modo da consentire ai soci di beneficiare del regime transitorio dei dividendi, la società ha intenzione di deliberare la distribuzione degli utili entro il 31 dicembre 2022, prevedendo l’erogazione delle somme spettanti in 5 tranche, che dunque supereranno il 2022.
In sostanza, la società istante ha richiesto dei chiarimenti all’Agenzia delle Entrate riguardo il corretto trattamento fiscale delle distribuzioni di utili, nel caso in cui le deliberazioni vengano effettuate entro il 31 dicembre 2022, dal momento che l’art. 1, commi da 999 a 106, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), ha modificato il regime di tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni “qualificate”.
La nuova normativa, nello specifico, prevede anche un regime transitorio per le distribuzioni di utili che si sono formati entro il 31 dicembre 2017 e le cui deliberazioni sono state pronunciate entro il 31 dicembre 2022.
A tal proposito, dunque, la società ritiene che l’applicazione del regime transitorio possa essere prevista per le riserve di utili presenti in bilancio che sono state costituite entro il 31 dicembre 2007 e per le quali è stata deliberata la relativa distribuzione ai soci entro il 31 dicembre 2022, anche se l’erogazione effettiva venga fatta in una data successiva.
Le disposizioni che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 hanno modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni “qualificate” percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per questi ultimi una tassazione in misura pari al 26%, con l’applicazione alternativamente:
- della ritenuta a titolo d’imposta;
- dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF.
Tali nuove previsioni normative, in base a quanto disposto dal comma 1005, “si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019”.
Il successivo comma 1006, invece, prevede l’applicazione di un regime transitorio, il quale comporta che:
“Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente”.
In sostanza, per gli utili che derivano da partecipazioni “qualificate” e che si sono formati entro il 31 dicembre 2017, come il caso dell’istante, continua ad applicarsi la disciplina precedente alla riforma apportata dalla Legge di Bilancio 2018, con un’imposizione fiscale pari a:
- il 40% per quanto riguarda gli utili che sono stati prodotti entro il 31 dicembre 2007;
- il 49,72% per quanto riguarda gli utili che sono stati prodotti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2016;
- il 58,14% per quanto riguarda gli utili che sono stati prodotti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
Considerando tutto ciò l’Agenzia delle Entrate ritiene che:
“Per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.
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