Cedolare secca 2023: in caso di stipula di un contratto di locazione si può optare per il regime facoltativo della “cedolare secca”, il quale consente di avere una tassazione agevolata e di essere quindi esonerati dal versamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, solitamente dovuto in caso di registrazione, di risoluzione e di proroga di un contratto di affitto.

Aderendo a questo regime facoltativo, che prevede il pagamento della sola imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali, i soggetti che rientrano all’interno del contratto di locazione rinunciano alla possibilità di richiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone dovuto, anche nel caso in cui questa possibilità sia prevista all’interno del contratto stesso.

A tal proposito, dunque, non si potrà richiedere neanche l’aggiornamento del canone di locazione in base alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente comunicata dall’ISTAT.

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio tutto ciò che riguarda il regime della cedolare secca 2023: chi può sceglierlo, quanto dura l’opzione e quanto si paga.

Cedolare secca 2023: chi può sceglierla, quanto dura l’opzione e quanto si paga

Hanno la facoltà di aderire al regime facoltativo della cedolare secca 2023 tutte le persone fisiche che risultano titolari del diritto di proprietà o di qualunque diritto reale di godimento verso l’immobile, che viene concesso in locazione senza la possibilità per l’inquilino di esercitare attività di impresa o di arti e professioni.

L’opzione, in particolare, può essere esercitata per unità immobiliari che appartengono alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) che sono concesse in locazione alternativamente:

  • ad uso abitativo e per le relative pertinenze;
  • congiuntamente all’abitazione;
  • con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo.

Sono esclusi dalla possibilità di applicazione del regime della cedolare secca quei contratti di locazione che sono stati sottoscritti da dei “conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (novità introdotta dalle legge di bilancio 2019“.

L’opzione dura:

  • per l’intero periodo di durata del contratto sottoscritto dalle parti oppure della sua proroga;
  • per il residuo periodo di durata del contratto, in cui la cedolare secca venga esercitata nel corso delle annualità successive alla prima.

Ciò nonostante, il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione nelle annualità successive a quella in cui la cedolare viene esercitata, e viceversa di aderire al regime facoltativo non scelto in precedenza.

Per la revoca è necessario effettuare il versamento dell’imposta di registro entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’annualità precedente.

In caso di proroga del contratto, invece, è obbligatorio confermare l’opzione della cedolare secca, sempre entro dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

In caso di risoluzione del contratto, infine, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca.

Il locatore che aderisce al regime facoltativo dovrà versare un’imposta sostitutiva pari al 21% del canone di locazione, ridotta al 10% per quanto riguarda i contratti di locazione a canone concordato di immobili che si trovano:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, comuni confinanti e gli altri comuni capoluogo di provincia);
  • nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

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