Quando si può pignorare il TFS? Chi si salva con la Rottamazione quater delle cartelle esattoriali? L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può pignorare i debiti erariali nella misura del 20 per cento dell’importo perfezionato sull’anticipo TFS richiesto a un istituto bancario secondo le regole della normativa vigente.  

Il Trattamento di Fine Servizio (TFS), può essere oggetto di pignoramento da parte della Riscossione in presenza di determinate condizioni. Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione mette in una cattiva posizione i lavoratori pubblici e statali.

Pignoramento anticipo TFS gli effetti della Rottamazione quater delle cartelle esattoriali

Iniziamo nel chiarire, che il TFS è l’indennità di liquidazione riconosciuta ai dipendenti pubblici o statali. La buonuscita è una prestazione economica spettante con la cessazione del rapporto di lavoro, quindi, nel momento del pensionamento.

In presenza di debiti prodotti da cartelle esattoriali, quindi debiti con il fisco vengono attivate le regolari procedure di legge. Nello specifico, è possibile che per il recupero delle somme dovute venga pignorata la buonuscita. Per questo motivo, interessa sapere se l’adesione alla Rottamazione quater blocca l’espropriazione forzata.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione può pignorare il TFS

Come spiegato da forzeitaliane.it, sono a rischio pignoramento i lavoratori pubblici e statali che rientrano nelle condizioni poste in essere nell’ordinanza n. 19708/2018 della Sesta Sezione Civile, nella quale vengono spiegati i criteri del pignoramento se in presenza di debiti con il Fisco.

Il pignoramento sulla buonuscita è legittimo, dal momento in cui le somma riconosciute a titolo di indennità sono un credito certo ed esigibile, maturato durante la carriera lavorativa.

Per questo motivo, la Riscossione può avanzare un pignoramento nei confronti del debitore, avviando una procedura di espropriazione forzata sulle somme spettanti per il TFS, nei limiti e termini disposti dalla legge.

Alla luce di queste considerazioni, il pignoramento sulla buonuscita può riguardare tanto il TFS quanto il TFR, almeno per la parte di credito certa, esigibile ed erogabile. Dunque, un evento che può manifestarsi nel momento della cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, dimissioni e pensione.

Quanto TFS può essere pignorato?

Nel merito del pignoramento del TFS vengono applicate le disposizioni contenute nell’articolo 545 del Codice di procedura civile che recita:

“Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito”.

E, ancora, nell’articolo 545 del c.p.c. si legge:

“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale”

Quando  la Rottamazione quater blocca il pignoramento del TFS?

Per evitare gli effetti della procedura esecutiva, quindi il pignoramento dei debiti nella misura del 20 per cento della quota maturata a titolo di TFS, un anticipo richiesto presso un istituto bancario, è possibile aderire alla Rottamazione quater delle cartelle esattoriali.

La Rottamazione quater, contenuta nell’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, contiene la possibilità di congelare i pignoramenti in atto, con la possibilità di avviare la procedura di estinzione con il pagamento dell’unica o delle rate.  

In particolare, interessano le disposizioni operative contenute nell’articolo 3 del decreto Legge n. 119/2018 che al comma 10 recita:

“Non possono essere avviate nuove procedure esecutive; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

E, ancora, si legge al comma 13:

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.

Tuttavia, se il pignoramento è già in essere il pagamento delle somme dovute per la Rottamazione quater, entro il 31 luglio 2023 (unica quota o prima rata), si attiva la regolarizzazione della propria posizione debitoria, per cui il pignoramento decade.  

Nel caso in cui il pignoramento non è passato in essere, la sola richiesta di adesione della Rottamazione quater, esibita nei termini di legge, entro il 30 aprile 2023, congela le procedure cautelari o esecutive.

Per completezza di informazione, si riportano integralmente le disposizioni contenute nel comma 240 della Legge di Bilancio 2023:

“A   seguito   della   presentazione   della   dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni   in   essere   alla   data   di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi   quelli   già   iscritti   alla   data   di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite   le   procedure   esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  • si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015″.