Sicurezza sul lavoro: con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 2 del 28 febbraio 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha fornito il proprio parere riguardo la problematica relativa all’obbligo per quanto riguarda il datore di lavoro di procedere con la nomina preventiva del medico competente al fine di consentire una corretta valutazione dei rischi, anche nel caso in cui non venga ravvisato alcun obbligo di sorveglianza sanitaria.

La risposta al suddetto interpello da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare, che è stata predisposta dalla Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (Divisione I), fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 25, comma 1, lett. a), all’interno dell’art. 18, comma 1, lett. a), e all’interno dell’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Sicurezza sul lavoro: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce una risposta alle problematiche riguardo i casi in cui risulta obbligatorio per il datore di lavoro nominare un medico competente

L’interpello in questione è stato avanzato dall’ANP (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) al fine di conoscere il parere del MLPS riguardo la questione della problematica riscontrata dal combinato disposto degli articoli che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, sul fatto che tale normativa “determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere, in tutte le aziende ed in particolare nelle Istituzioni Scolastiche, alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria”.

Posto che l’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 definisce la “sorveglianza sanitaria” come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e che secondo l’art. 17 dello stesso decreto “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28″.

Oltre a queste previsioni normative, l’art. 25 stabilisce quelli che sono gli obblighi del medico competente, ovvero di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione a:

  • la valutazione dei rischi;
  • la programmazione della sorveglianza sanitaria;
  • la predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • l’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
  • l’organizzazione del servizio di primo soccorso;
  • l’attuazione e la valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

Infine, l’art. 41 del suddetto decreto legislativo prevede che la sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente:

  • nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, in base alle indicazioni che vengono fornite dalla Commissione consultiva;
  • nel caso in cui ne faccia richiesta espressa il lavoratore e il medico competente la ritiene collegata ai rischi lavorativi.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritene che “(…) la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41″, e dunque che:

“Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008″.

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