Flat tax sulle mance: con la pubblicazione della risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali tramite l’utilizzo del modello F24.
La suddetta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione (Divisione Servizi), fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 58 a 62, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
Flat tax sulle mance, l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva: ecco quali sono
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto che:
“Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, alle condizioni ivi indicate”.
In sostanza, nelle suddette circostanze la nuova normativa vigente prevede il versamento di una flat tax pari al 5% sulle mance e l’applicazione delle disposizioni in materia di imposte indirette per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso.
A tal proposito, dunque, al fine di consentire ai sostituti d’imposta il versamento dell’imposta sostitutiva mediante l’utilizzo del modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197″;
- “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197″;
- “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nello specifico, al momento della compilazione del modello F24, il contribuente dovrà andare ad indicare i codici tributo che abbiamo appena elencato all’interno dell’apposita sezione “Erario“, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati“.
Inoltre, dovranno essere inseriti anche il “Mese di riferimento” in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e l'”Anno di riferimento” al quale si riferisce il versamento effettuato, con l’indicazione che deve essere fatta rispettivamente nel seguente modo: “00MM” per il mese di riferimento e “AAAA” per l’anno d’imposta.
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