Superbonus 110%, comunicazione Enea entro il 24 marzo 2023 per poter procedere con la cessione dei crediti d’imposta: ecco cosa fare e quale differenza c’è con la scadenza del 31 marzo di comunicazione all’Agenzia delle entrate. Si intrecciano le scadenze di fine mese per poter beneficiare dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sui bonus edilizi. Prima della scadenza del 31 marzo della comunicazione all’Agenzia delle entrate, è necessario procedere con l’asseverazione all’Enea per poi continuare con l’altra scadenza, quella di fine marzo, per avvalersi di una delle due opzioni, ovvero lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta, sulle spese effettuate in regime di super ecobonus nel 2022 o per le rate residue del 2021 e 2020. Il tutto mentre in Parlamento si discute di come modificare il decreto legge numero 11 del 17 febbraio 2023 che ha bloccato la circolazione dei bonus edilizi: gli emendamenti presentati nei giorni scorsi dovrebbero essere discussi mercoledì prossimo, 22 marzo. Qualche modifica delle regole sul superbonus potrebbe arrivare al fotofinish rispetto alle scadenze di fine mese.
Superbonus 110%, comunicazione Enea entro 24 marzo 2023 che cos’è e cosa fare per la cessione crediti
C’è un’altra scadenza alla quale i contribuenti devono prestare particolare attenzione se desiderano cedere i crediti d’imposta dei lavori in superbonus 110%, prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2023. È il termine di venerdì prossimo, 24 marzo, dell’asseverazione da presentare all’Enea sui lavori effettuati senza la quale non è possibile cedere i crediti. I contribuenti che, quindi, vogliano avvalersi dell’opzione di trasferimento del super ecobonus su lavori fati nel 2022, devono tener presente anche di questo termine, prima di procedere – una settimana dopo – alla comunicazione all’Agenzia delle entrate dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta. Una volta presentata la documentazione prevista entro il 24 marzo, l’Enea procede col trasferire l’asseverazione all’Agenzia delle entrate con certificazione di sintesi sulla congruità delle spese sostenute e sulla sussistenza degli adempimenti tecnici. L’Agenzia delle entrate, a sua volta, procede con il controllo della documentazione decidendo per l’accettazione o il respingimento della pratica. Le due scadenze, quella dell’asseverazione di congruità da presentare all’Enea, e quella della comunicazione all’Agenzia delle entrate, sono intervallate da una sola settimana, ragione per la quale da lunedì prossimo ci sono pochissimi giorni per adempiere.
Bonus edilizi, le altre novità in arrivo
Sul superbonus 110%, peraltro, potrebbero arrivare delle soluzioni dal Parlamento la prossima settimana in merito alla cessione dei crediti d’imposta e allo sconto in fattura. Al netto del fatto che non ci sarà una proroga della scadenza della comunicazione del 31 marzo 2023 sulla comunicazione all’Agenzia delle entrate (già prorogata dal 16 marzo scorso), Montecitorio lavorerà sulla possibilità di poter indirizzare la scelta della cessione dei crediti d’imposta anche per i contribuenti che non abbiano ancora un contratto sottoscritto della cessione stessa. In altre parole, con le modifiche al decreto del 17 febbraio scorso, si dovrebbe poter presentare comunicazione di cessione dei crediti anche se la banca ha solo aperto la procedura ma non sia ancora arrivata alla conclusione della stessa. Si tratterebbe di un impegno preso dalla banca, che dovrebbe poi avere scadenza di conclusione entro il 30 novembre 2023. Per gli altri bonus edilizi, dovrebbe invece bastare la semplice autodichiarazione (con data antecedente al 17 febbraio 2023) per gli interventi in edilizia libera quali, ad esempio, il cambio della caldaia, del condizionatore, dei pannelli fotovoltaici e delle pompe di calore, oltre agli infissi. Al contribuente si chiede che questi interventi siano stati almeno prenotati entro il 16 febbraio 2023 mediante prova documentale (autocertificazione, firma del contratto, bonifico di acconto). Se dovesse mancare il bonifico parlante dell’impresa che procede con l’installazione di caldaie e infissi, è necessaria la doppia autodichiarazione, sia quella di chi richiede il lavoro che quella di chi li esegue.