Dichiarazione IRAP 2023: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione all’interno del proprio sito web il modello e le relative istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell’imposta regionale sulle attività produttive 2023, per quanto riguarda il periodo d’imposta 2022.
La dichiarazione IRAP 2023 deve essere utilizzata dai contribuenti, per l’appunto, al fine di dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive.
Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette a:
- la produzione o lo scambio di beni;
- la prestazione di servizi.
Dichiarazione IRAP 2023: come si compila e quali sono i termini e le modalità di presentazione
Nella compilazione della dichiarazione IRAP 2023 il contribuente, o chi per lui, deve fare attenzione nell’inserire gli importi in unità di euro, arrotondando l’importo:
- per eccesso, qualora la frazione decimale sia uguale o superiore a 50 centesimi di euro;
- per difetto, qualora la frazione decimale sia inferiore a 50 centesimi di euro.
Per quanto riguarda, invece, la conservazione della dichiarazione IRAP 2023 inviata all’Agenzia delle Entrate, le modalità saranno differenti a seconda del soggetto che provvedere alla presentazione del modello. In particolare:
- nel caso in cui il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, costui dovrà conservare la dichiarazione inviata avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato;
- in caso di presentazione della dichiarazione tramite un intermediario abilitato, a quest’ultimo andrà presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente e lo stesso contribuente dovrà poi conservare l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la presentazione in via telematica (nella dichiarazione dovrà essere apposta la firma da parte dell’intermediario abilitato, il quale dovrà compilare anche il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in via telematica).
In base a quanto è stato disposto all’interno del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro le seguenti tempistiche:
- entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello relativo alla chiusura del periodo d’imposta (a meno di casi in merito alla trasformazione, alla fusione o alla scissione totale), per quanto riguarda:
- le società semplici;
- le società in nome collettivo;
- le società in accomandita semplice;
- le società ed associazioni ad esse equiparate;
- entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello relativo alla chiusura del periodo d’imposta, per quanto riguarda:
- i soggetti all’imposta sul reddito delle società;
- le amministrazioni pubbliche.
Per fare un esempio pratico, nel caso di una società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quest’ultima dovrà presentare la dichiarazione IRAP 2023 per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre 2023.
Mentre, una società con periodo d’imposta che va dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, la presentazione del modello dovrà essere effettuata, sempre con modalità telematiche, ma entro il termine ultimo del 31 maggio 2024.
La dichiarazione IRAP 2023 si considera presentata nel giorno in cui viene trasmessa telematicamente e i relativi dati vengono ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.
Qualora il modello venga inviato entro i 90 giorni oltre il termine ultimo previsto dalla legge, verrà comunque considerato valido, ma verrà richiesto al contribuente il relativo pagamento delle sanzioni previste.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP 2023, il modello potrà essere trasmesso con modalità telematiche all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- tramite un intermediario abilitato;
- tramite altri soggetti incaricati (solo per le Amministrazioni dello Stato);
- tramite società appartenenti al gruppo.
“La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica”.