Definizione liti pendenti 2023: le controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle Entrata alla data del 1° gennaio dell’anno in corso possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia stessa.

In particolare, fa riferimento alle controversie tributarie di ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, e si tratta dell’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni previste.

“In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia”.

La regola generale che prevede il pagamento di una somma di denaro pari al valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate le liti pendenti possono essere definite con il pagamento di:

  • il 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);
  • il 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie che risultano pendenti in Corte di Cassazione, invece, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia stessa.

La domanda ai fini dell’accesso alla definizione agevolata può essere presentata da:

  • colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio;
  • chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Potrà essere presentata un’istanza per la chiusura agevolata delle liti pendenti (processo non concluso con una pronuncia definitiva) per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023.

Con la pubblicazione del comunicato stampa del 15 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha informato i cittadini in merito all’apertura dell’apposito servizio online per l’invio delle domande relative alla chiusura agevolata delle liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate, da inviare entro il 30 giugno 2023.

L’AdE informa che la modalità telematica è ora quella ufficiale per la presentazione delle richieste da parte dei contribuenti che hanno delle controversie ancora aperte con il Fisco.

Perciò, si considera chiusa la possibilità di inviare la domanda via PEC per l’attivazione della definizione agevolata, come era stato previsto in precedenza, dal momento che il servizio web è ora attivo.

Definizione liti pendenti 2023: ecco come fare domanda online per la chiusura agevolata entro il 30 giugno

In base a quanto è stato disposto all’interno della Legge di Bilancio 2023, i contribuenti hanno la possibilità di definire tutte le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate che risultano pendenti al 1° gennaio 2023.

Per chiudere le liti pendenti con il Fisco i suddetti soggetti avranno tempo fino al prossimo 30 giugno, termine ultimo per la presentazione delle domande per la definizione agevolata all’Agenzia delle Entrate.

Le istanze, in particolare, potranno essere presentate mediante l’apposito servizio web che viene messo a disposizione all’interno del sito dell’AdE:

  • direttamente dal contribuente;
  • tramite un soggetto incaricato.

Ma in che cosa consiste la definizione agevolata? Nello specifico, si tratta di:

“Un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime. Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia”.

La definizione delle liti pendenti 2023 si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto.

L’importo dovrà essere pagato con le seguenti modalità ed entro i seguenti termini:

  • entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, in caso di pagamento rateale (importo dovuto superiore a 1.000 euro, 20 rate trimestrali di pari importo);
  • entro il 30 giugno 2023, in caso di pagamento in un’unica soluzione (importo dovuto inferiore a 1.000 euro).

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