730 precompilato 2023 quando disponibile? come ogni anno, i lavoratori dipendenti e i pensionati che sono in possesso di determinate tipologie di redditi hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi entro la scadenza del 30 settembre (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).
Per fare questo tali soggetti potranno avvalersi del modello 730 precompilato, il quale consente di avere molti vantaggi in fase di compilazione della dichiarazione, ma non solo.
Il contribuente, in particolare:
- non dovrà eseguire calcoli, riuscendo ad inviare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate in maniera più semplice e veloce;
- potrà ottenere il rimborso dell’imposta direttamente in busta paga a partire dal mese di luglio 2023 oppure nel cedolino della pensione a partire dal mese di agosto o di settembre 2023;
- qualora dovesse versare delle somme, queste gli verranno trattenute direttamente dalla retribuzione (qualora si tratti di lavoratori dipendenti) o dalla pensione (qualora si tratti di pensionati).
Da quando si può compilare il 730 online?
Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente da parte dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 30 aprile dell’anno in corso.
Il modello potrà essere compilato online all’interno di un’apposita sezione dedicata presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, insieme alle istruzioni per la sua compilazione e la sua trasmissione all’AdE.
Per accedere al servizio online il contribuente dovrà inserire le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) ed effettuare così l’autenticazione all’interno della propria area riservata sul portale web dell’Agenzia delle Entrate.
Tale operazione potrà essere effettuata anche tramite uno dei seguenti soggetti:
- il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- un Caf (Centro di assistenza fiscale);
- un professionista abilitato.
Questi soggetti potranno autenticarsi all’interno dell’area riservata del portale web dell’Agenzia delle Entrate e presentare la dichiarazione dei redditi al posto del contribuente, solamente qualora quest’ultimo provveda a fornirgli un’apposita delega.
Come fare il 730 precompilato da soli?
Qualora il contribuente decida di presentare il modello 730 precompilato 2023 direttamente attraverso il sito web dell’Agenzia delle Entrate, costui dovrà necessariamente:
- indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF (anche nel caso in cui non esprime nessuna scelta);
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
Da qui si aprono due strade, ovvero:
- se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche;
- se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto ad effettuare le opportune modifiche o integrazioni.
Ad ogni modo, una volta effettuato questo passaggio il contribuente dovrà presentare il modello 730 precompilato direttamente attraverso il servizio online che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web.
Dopodiché, l’AdE metterà a disposizione del lavoratore dipendente o del pensionato la ricevuta di avvenuta presentazione, che i soggetti interessati potranno visualizzare sempre all’interno dell’apposito servizio online per inviare la dichiarazione dei redditi precompilata.
Infine, nell’eventualità in cui il contribuente si accorga di avere commesso un errore, dovrà effettuare la rettifica seguendo le modalità che vengono indicate all’interno delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Come funziona il modello 730 precompilato?
Il modello 730 precompilato potrà essere utilizzato dai contribuenti che nel corso dell’anno 2022 hanno percepito le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.