Quando si può richiedere l’accertamento per l’invalidità civile senza la presenza della visita medica? Quante visite bisogna fare per l’invalidità civile? Quanto tempo passa dalla domanda di invalidità alla visita medica? Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile, cosa significa? L’Ente nazionale della previdenza sociale nel tema del riconoscimento dell’invalidità civile ha chiarito in più occasioni la possibilità di richiedere l’accertamento, nonché, la revisione dei requisiti sanitari senza necessariamente procedere con la visita diretta.
Si tratta di una soluzione rapida al problema del riconoscimento dell’accertamento sanitario operato dalla Commissione medica ASL – INPS. L’alternativa alla visita diretta è la trasmissione della documentazione sanitaria direttamente online utilizzando i servizi messi in campo dall’Ente previdenziale.
Invalidità civile senza visita medica
L’Ente nazionale della previdenza sociale nel messaggio n. 926/2022, ha spiegato la presenza di una modalità diversa dalla regolare visita diretta per l’accertamento dei requisiti sanitari.
Un procedura snella, rapida e veloce che permetterebbe nell’immediato di ottenere la valutazione medica ASL -INPS. In questo caso, verrebbero velocizzate le richieste di prima istanza o quelle di aggravamento, in presenza di una valutazione sanitaria mediante CIC. La procedura prevede anche la revisione sanitaria civile ai sensi e per gli effetti della legge n. 114 del 2014).
Nello specifico, il cittadino trasmette all’Ente una comunicazione nella quale richiede la scelta della valutazione sanitaria. Questa missiva dovrà essere inoltrata almeno 4 mesi prima della data prevista per la revisione dell’accertamento sanitario.
Quante visite bisogna fare per l’invalidità civile?
La Commissione medica ASL dispone le visite di revisione dei requisiti sanitari con cadenza annuale da uno a tre anni. In linea sommaria, la scelta della valutazione successiva varia in base alle condizioni cliniche del disabile.
In questo contesto, diventa più semplice per il paziente richiedere l‘accertamento o revisione dei requisiti sanitari attraverso la trasmissione telematica degli atti direttamente online tramite il portale dell’INPS.
La prassi ordinaria prevede per l’esame della disabilità la presenza dinanzi la Commissione medica che procedere all‘accertamento dei requisiti sanitari. In presenza vengono valutati gli atti presentanti dal richiedente, con la valutazione della visita sanitaria.
Con la procedura online, la Commissione medica valuterà la documentazione prodotta, senza sottoporre a visita medica il richiedente.
Oltretutto, questo nuova procedura si trova perfettamente in linea con gli obiettivi fissati nel PNRR, per quanto riguarda la semplificazione delle procedure burocratiche. Sempre nell’ottica dello snellimento delle procedure è stata alleggerita la prassi legata al riconoscimento dell’invalidità civile per i minori.
Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile senza visita medica
L’invio del plico inerente tutta la documentazione sanitaria a supporto della richiesta di valutazione dei requisiti sanitari, può essere presentata direttamente utilizzando la trasmissione telematica del portale online dell’Ente nazionale della previdenza sociale, se il richiedente è in possesso delle credenziali digitali, quali: SPID, CIE o CNS. Il servizio disponibile viene definito: “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”.
Viceversa, è possibile presentare l’istanza attraverso il medico curante o, ancora, avvalendosi dei servizi del CAF o patronato.
La domanda correlata della documentazione sanitaria a supporto della richiesta di invalidità, permetterà alla Commissione ASL – INPS di procedere alla stesura del verbale di invalidità sulla valutazione della documentazione trasmessa online. La risposta alla domanda sarà inviata a mezzo raccomanda A/R.
Nell’ipotesi in cui la Commissione non reputa sufficiente alla valutazione la documentazione inoltrata online, procederà alla convocazione diretta del richiedente. La stessa procedura potrebbe essere richiesta anche per la revisione dell’invalidità. Se il richiedente non si presenta nel giorno e ora stabilito dalla Commissione ASL – INPS, scatta la sospensione temporanea della prestazione secondo le disposizioni contenute nell’articolo 37 della Legge n. 102/2009.
Se la prestazione viene sospesa il richiedente dispone di 90 giorni per esibire una giustificazione a supporto dell’assenza. In questo caso, scatta una nuova convocazione. Viceversa, se la giustificazione non viene ritenuta idonea scatta a revoca del beneficio.
.