Iva trimestrale: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per quanto riguarda la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale mediante il nuovo modello Iva TR.

Tale modello deve essere utilizzato da tutti quei contribuenti che durante il corso del trimestre hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono optare per una di queste due opzioni:

  • chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza;
  • utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, mediante la predisposizione del modello F24.

Il rimborso, in particolare, potrà essere richiesto esclusivamente dai contribuenti che:

  • sono in possesso dei requisiti che sono previsti all’interno dell’art. 30, secondo comma, lett. a), c) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Testo Unico Iva);
  • si trovano nelle condizioni che sono stabilite all’interno dell’art. 30, secondo comma, lett. c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (c.d. Testo Unico Iva).

Ecco qui di seguito le istruzioni che sono state fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al nuovo modello Iva TR.

Iva trimestrale: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità e i termini per la presentazione del modello Iva TR

Il modello Iva TR è composto dalle seguenti sezioni:

  • il frontespizio, il quale è costituito da due facciate;
  • il modulo, il quale è costituito dai quadri TA, TB, TC e TD, e deve essere compilato da tutti i soggetti ai fini dell’indicazione dei dati contabili;
  • il prospetto riepilogativo, il quale è costituito dal quadro TE ed è riservato all’ente o alla società controllante, in modo da consentire la richiesta per il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale della procedura dell’Iva di gruppo.

Il modello Iva TR viene messo a disposizione, in formato elettronico, in maniera gratuita, dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito web ufficiale, accompagnato da un documento che contiene le istruzioni per la sua compilazione e per la sua presentazione all’AdE.

Tale modello dovrà essere presentato, esclusivamente con modalità telematiche, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, eccetto il caso in cui questo termine scada di sabato o in un giorno festivo: possibilità che dà luogo alla proroga della scadenza per la presentazione al primo giorno feriale successivo.

L’invio del modello all’Agenzia delle Entrate potrà essere effettuato, seguendo le istruzioni che vengono fornite sul sito web dell’AdE:

  • direttamente dal contribuente;
  • tramite un intermediario abilitato.

Una volta ottenuta l’abilitazione alla presentazione telematica, il contribuente o l’intermediario abilitato che ha ottenuto la delega dal soggetto interessato dovrà compilare e inviare online la domanda per richiedere il rimborso oppure l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, per poi ricevere indietro dall’AdE la “Comunicazione di avvenuta presentazione telematica”.

L’Agenzia delle Entrate, in particolare, provvederà all’invio della comunicazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda, la quale potrà essere visualizzata dal contribuente all’interno della sezione “Ricevute” sul sito web dell’AdE, previa registrazione mediante le proprie credenziali.

In alternativa, il contribuente o l’intermediario abilitato potranno richiedere la consultazione della comunicazione a qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, senza limiti di tempo.

“In relazione alla verifica della tempestività delle richieste presentate per via telematica, si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999)”.

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