Cassa integrazione: con la pubblicazione del messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni operative per quanto riguarda l’esonero dal versamento del contributo addizionale.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022, nonché dal decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, in seguito alla modificazioni che sono state introdotte, in sede di conversione, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022.
Cassa integrazione: modalità di fruizione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale e relativi importi
Per quanto riguarda gli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in una precedente circolare l’INPS ha esaminato gli aspetti relativi all’esonero dal versamento del contributo addizionale.
Adesso, invece, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’applicabilità della misura in base all’esito delle interlocuzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con la Commissione Europea.
A tal proposito, il 6 ottobre 2022 il MLPS ha notificato alla Commissione Europea la suddetta misura agevolativa, ricevendo indietro dall’organismo l’autorizzazione alla sua applicazione mediante la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, nei rispetto dei limiti e delle condizioni previste all’interno della sezione 2.1 della “Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia in seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina”, c.d. Temporary Crisis Framework (TCF).
Perciò, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per quanto riguarda:
- le modalità di fruizione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale;
- i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’importo dell’esonero dal versamento del contributo addizionale.
Per quanto riguarda il primo punto, come abbiamo già detto in precedenza, la Commissione Europea ha autorizzato l’applicazione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
- gli aiuti di cui beneficia l’impresa nel complesso non devono essere di importo superiore a 2 milioni di euro (250.000 per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli);
- gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- gli aiuti devono essere concessi in favore delle imprese che sono state colpite dalla crisi.
Secondo quanto viene disposto dall’art. 53 quater, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, i soggetti che beneficiano di questa misura agevolata potranno richiedere anche altri aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi che vengono adottati a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.
Ecco, invece, quali sono i criteri per la determinazione da parte dell’INPS dell’ammontare degli importi degli esoneri di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022:
- 9% per quanto riguarda i periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi, fino ad un limite massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% per quanto riguarda i periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% per quanto riguarda i periodi che superano le 104 settimane in un quinquennio mobile.
Ecco, infine, gli importi degli esoneri di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2022:
- le stesse aliquote elencate in precedenza per quanto riguarda l’Integrazione salariale ordinaria (CIGO);
- il 4% per quanto riguarda l’Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS);
- la misura prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi per quanto riguarda l’Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà;
- il 4% per quanto riguarda l’Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige;
- il 4% per i periodi fino alle prime 13 settimane nel biennio mobile e l’8% per i periodi successivi per quanto riguarda l’Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento.