Conciliazione giudiziale: il contribuente che riceve un accertamento fiscale ha disposizione tutta una serie di strumenti grazie ai quali può evitare di instaurare un contenzioso con il Fisco oppure di incorrere nella riscossione coattiva dei tributi.
Questi strumenti, che cercano di trovare il punto di incontro tra le pretese dell’Amministrazione finanziaria e gli interessi del contribuente, nello specifico, sono:
- l’autotutela;
- l’acquiescenza;
- l’accertamento con adesione;
- il reclamo / la mediazione;
- il ricorso tributario;
- la conciliazione giudiziale.
In questa breve guida andremo a parlare proprio di quest’ultimo strumento, la conciliazione giudiziale, che può essere applicata a tutte le controversie tributarie, sia quelle di primo grado che quelle di secondo grado, anche se sono state instaurate in seguito a:
- il rigetto della domanda di reclamo;
- la mancata conclusione dell’accordo di mediazione.
La conciliazione giudiziale, in sostanza, è uno strumento mediante il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco e può essere proposto dai seguenti soggetti:
- la Commissione tributaria;
- le parti stesse, ovvero:
- il contribuente;
- l’Agenzia delle Entrate;
- l’Ente locale;
- l’Agente della riscossione.
Ad ogni modo, anche se viene percorsa la strada della conciliazione giudiziale, il contribuente potrà comunque in un secondo momento proseguire la via del contenzioso, nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo con il Fisco.
Ecco qui di seguito tutte ciò che riguarda la conciliazione giudiziale e il rispettivo quadro normativo di riferimento.
Conciliazione giudiziale: come si svolge il procedimento e come versare le somme dovute
Il procedimento della conciliazione giudiziale può svolgersi in due modalità differenti, ovvero:
- in udienza;
- fuori udienza.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
- il contribuente o l’ufficio può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia, semplicemente attraverso la presentazione di un’apposita domanda di discussione in pubblica udienza, la quale dovrà essere depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione;
- il giudice tributario può chiedere in maniera autonoma alle parti di conciliare la controversia, eventualmente rinviando alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo.
Qualora l’accordo tra il contribuente e il Fisco venga raggiunto, la conciliazione giudiziale si perfezionerà mediante la redazione di un apposito verbale in udienza, all’interno quale saranno indicate le somme dovute e le relative modalità di pagamento.
La conciliazione fuori udienza, invece, può essere avviata dopo che è stato raggiunto l’accordo tra il contribuente e il Fisco sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.
Quest’ultima sarà estinta solamente in seguito al raggiungimento dell’accordo, il quale, dopo essere stato sottoscritto dai difensori, potrà essere depositato dalle parti presso la segreteria della Commissione, fino all’udienza di trattazione.
Al di là delle modalità e del procedimento con cui viene perpetrato lo strumento della conciliazione giudiziale, quest’ultimo fornisce il vantaggio al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative previste, in misura pari a:
- il 60% nelle controversie di primo grado;
- il 50% nelle controversie di secondo grado.
Il versamento delle somme dovute in caso di conciliazione giudiziale potrà essere effettuato in un’unica soluzione o in forma rateale, mediante l’utilizzo dei seguenti modelli:
- il modello F24 per il versamento delle imposte dirette, dell’IRAP, delle imposte sostitutive e dell’IVA;
- il modello F23 per il versamento delle altre imposte indirette.
in quest’ultimo caso, però, non sarà possibile per il contribuente procedere con la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale con i crediti d’imposta che gli spettano.
All’interno di entrambi i modelli di pagamento, che risultano disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà indicare gli apposito codici tributo che vengono forniti dall’AdE e il codice atto relativo all’istituto conciliativo al quale si è aderito.
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