Assegni familiari: con la pubblicazione della circolare n. 28 del 14 marzo 2023 l’INPS ha fornito le indicazioni in merito agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione della pensione che sono previste per l’anno 2023.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Pensioni e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alla rivalutazione a partire dal 1° gennaio 2023 per quanto riguarda:

  • i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione;
  • i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

Assegni familiari: ecco i nuovi limiti di reddito per l’anno 2023 ai fini della corresponsione da parte dell’INPS

L’INPS ha fornito queste indicazioni nei confronti di quei soggetti che risultano esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ovvero per:

  • i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e i piccoli coltivatori diretti, ai quali continua ad applicarsi la normativa relativa agli assegni familiari;
  • i pensionati iscritti alle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ai quali continua ad applicarsi la normativa relativa alle quote di maggiorazione della pensione.

A tal proposito, l’INPS chiarisce che per tali soggetti “la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi”.

L’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto a partire dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, disponendo all’art. 10, comma 3, la non applicazione della normativa sugli assegni familiari esclusivamente ai nuclei familiari con figli o orfanili a partire dalla stessa data.

Perciò, l’INPS specifica quelli che sono gli importi delle prestazioni, chiarendo che spettano:

  •  8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 
  •  10,21 euro mensili ai pensionati iscritti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti; 
  •  1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in base alla variazione del tasso d’inflazione.

Per quanto riguarda l’anno 2022 il tasso d’inflazione programmato è stato pari all’1,5%. Mentre, per il 2023 gli importi sono sono stati rivalutati e sono state fornite le tabelle aggiornate dei limiti di reddito familiare da applicare a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa in materia di assegno per il nucleo familiare.

All’interno dell’allegato alla circolare dell’INPS, dunque, sarà possibile visionare le tabelle per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori autonomi o delle quote di maggiorazione della pensione ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Inoltre, dal momento che il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta pari a 563,74 euro per tutto l’anno in corso, a causa delle attuali norme che riguardano la perequazione automatica delle pensioni, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico e del riconoscimento del diritto agli assegni familiari sono i seguenti per quanto riguarda l’anno 2023:

  •  793,93 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 
  •  1.389,38 euro per due genitori ed equiparati.

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