Malattia professionisti: con la riposta all’interpello n. 248 del 13 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le tempistiche, i requisiti e le comunicazioni da inviare con il fine di ottenere la sospensione delle scadenze relative agli adempimenti tributari in caso di malattia o di infortunio del professionista.
Il suddetto interpello dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Piccole e medie imprese (Divisione Contribuenti), fa riferimento, per l’appunto, alla “sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio” e, in base a quanto viene stabilito all’interno dell’art. 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, congela le scadenze per un periodo pari a 60 giorni, disponendo l’obbligo di effettuare gli adempimenti previsti entro 31 giorni dalla dismissione dall’ospedale o dalla fine delle cure.
Malattia professionisti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui tempi, i requisiti e le comunicazioni per la sospensione delle scadenze relative agli adempimenti tributari
L’istante ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di essere stato ricoverato, operato e di aver scelto di avviare il trattamento riabilitativo come richiesto dai sanitari.
A tal proposito, il professionista spiega di aver mandato all’ufficio territoriale competente dell’AdE tutta la documentazione medica richiesta tramite PEC, al fine di ottenere la “sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio”.
Al contempo, però, l’istante ha posto delle domande all’Agenzia delle Entrate per chiarire dei dubbi riguardo le tempistiche, i requisiti e le comunicazioni che bisogna inviare all’ufficio territorialmente competente.
Il parere che ha fornito l’AdE riguarda le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), le quali introducono e disciplinano la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei seguenti casi:
- malattia grave;
- infortunio;
- intervento chirurgico.
Tali circostanze devono portare ad un periodo di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiore a 3 giorni. In particolare, il comma 929 prevede che:
“In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento”.
Per quanto riguarda la decorrenza e la durata della sospensione, invece:
- il comma 931 prevede che “i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari”;
- il comma 932 precisa che “gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione”.
Infine, in merito alla documentazione che il professionista deve inviare all’Agenzia delle Entrate, quest’ultima chiarisce che i commi 934 e 935 prevedono che la sospensione operi esclusivamente con riferimento agli “adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista […] nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare”.
In sostanza, il professionista dovrà inviare all’Agenzia delle Entrate una copia dei mandati professionali insieme ad un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che attesta la decorrenza, attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- con posta elettronica certificata (PEC).
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