Bonus edilizi, di quanto il primo Sal per procedere con cessione crediti e sconto in fattura entro il 31 marzo 2023? Il quesito sembrerebbe avere risposta negativa per gli stati di avanzamento dei lavori che hanno raggiunto percentuali elevate, almeno per quelle che sono le interpretazioni dell’Enea. Il quesito si pone in vista della comunicazione della scelta dell’opzione (tra sconto in fattura e cessione dei crediti d’imposta), relativa alle spese sostenute per gli interventi aventi decorrenza nel 2022 e per le quote residue del 2021 e del 2020. Detta comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2023, senza ulteriori proroghe dopo quella del decreto “Milleproroghe”. Salvi dal dubbio sono i committenti degli interventi che hanno raggiunto il 30% di stato di avanzamento dei lavori entro il 30 settembre 2022: per questi soggetti, è possibile presentare comunicazione all’Agenzia delle entrate entro fine marzo dell’opzione della quale beneficiare sui bonus edilizi o sul superbonus 110%. Il problema si pone se il primo stato di avanzamento dei lavori è andato ben oltre, superando la soglia del 60% che è quella fissata dalla normativa per il secondo Sal. In tal caso, si uscirebbe dal perimetro dettato dal comma 1 bis dell’articolo 121 del decreto “Rilancio” del 2022 che prevede la possibilità, per avvantaggiarsi dello sconto in fattura o della cessione dei crediti d’imposta, di relazionare gli stati di avanzamento a specifiche percentuali. I Sal, infatti, non possono essere più di due e per una percentuale almeno uguale al 30% ciascuno.

Bonus edilizi, primo Sal oltre il 60%: si può procedere con cessione crediti e sconto in fattura?

Su questo dubbio, che assume notevole importanza in vista della scadenza fissata per il 31 marzo 2023 della comunicazione all’Agenzia delle entrate della scelta dell’opzione sui bonus edilizi e del superbonus, l’Enea – destinataria delle comunicazioni stesse – esprime parere sfavorevole ai fini dello sconto in fattura o della cessione dei crediti. Infatti, dopo un primo stato di avanzamento dei lavori celere, che dovesse raggiungere una percentuale al di sopra del 60%, per l’Enea esisterebbe solo la fine dei lavori e non un secondo Sal. Rispetto al cronoprogramma standard, che prevede un primo stato di avanzamento dei lavori di almeno il 30% entro il 30 settembre 2022 con relativa cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, un eventuale secondo Sal entro il 31 dicembre 2022 con opzione di cessione da esercitarsi entro il 31 marzo 2023 (data limite per il superbonus 110%) e la successiva fine dei lavori, un primo stato di avanzamento dei lavori superiore al 60% non prevederebbe più Sal ma, quindi, solo chiusura dei lavori. Secondo Enea, in vista della comunicazione di marzo, un primo stato di avanzamento dei lavori degli interventi superiore al 60% entro il 30 settembre 2022 comporterebbe la chiusura dei lavori nel 2023 con inclusione sia le spese sostenute quest’anno che quelle di fine 2022.

Quanti Sal per cedere il superbonus 110%?

C’è, però, un grosso problema in termini di cessione dei crediti in questa situazione per chi ha fatto lavori rientranti nei bonus edilizi e nel superbonus 110%. Infatti, le spese a cavallo del 2022 e del 2023 non potrebbero rientrare nell’ambito della stessa cessione dei crediti d’imposta o dello sconto in fattura e dovrebbero essere beneficiate con la sola detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi. Una difficoltà ulteriore per i tanti che rientrino in una situazione di questo tipo, non aiutati da una legislazione facile da interpretare. Sulla questione sarebbe necessario – e, quanto mai, urgente per l’approssimarsi della scadenza del 31 marzo 2023 – un ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate. Per chi ha a che fare con i bonus edilizi e con il superbonus 110%, casistiche come queste, peraltro, prevederebbero vincoli che non sembrerebbero imposti dalla legislazione ma, più che altro, dalla relativa interpretazione dei soggetti che ne hanno interesse.