Tfr statali pensione 2023: con quota 103 c’è da attendere fino a 7 anni, ecco perché. L’Inps ha spiegato nei giorni scorsi specifiche questioni riguardanti la “pensione anticipata flessibile”, in vigore in via sperimentale per l’anno in corso e fino al 31 dicembre, salvo proroghe del governo. La richiesta del trattamento di fine rapporto (o del trattamento di fine servizio – Tfs) per i dipendenti della Pubblica amministrazione, infatti, decorre dalla maturazione dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, fissata a 67 anni, salvo incrementi dovuti all’aspettativa di vita che potrebbero intercorrere a partire dal 1° gennaio 2025, come spiegato dall’Istituto previdenziale. L’alternativa per un abbreviamento dei termini di decorrenza del Tfr potrebbe essere rappresentata dalla maturazione dei requisiti della pensione anticipata ordinaria, nel caso in cui fosse raggiunta prima della pensione di vecchiaia.
Tfr statali pensione 2023 quanto si attende pagamento buonuscita se si esce con quota 103
L’Istituto Nazionale della Previdenza è intervenuto per chiarire la decorrenza della domanda del Trattamento di fine rapporto (Tfr) o del Trattamento di fine servizio (Tfs) per i dipendenti della Pubblica amministrazione nel caso in cui, nel 2023, scelgano di uscire dal lavoro con la quota 103. Come spiega la recente circolare numero 27 del 2023, infatti, la “pensione anticipata flessibile” allontana la buonuscita dei dipendenti del pubblico impiego anche di sette anni, intercorrenti tra l’accesso alla pensione stessa e il versamento di quanto spettante di Tfr. Pertanto, i termini di pagamento del Trattamento di fine rapporto o di Trattamento di fine servizio, non decorrono dal giorno di collocamento a riposo, ma dalla data nella quale maturi per il neo-pensionato il diritto alla pensione di vecchiaia (ordinaria) che è fissato all’età di 67 anni. È da considerarsi che il requisito anagrafico potrebbe subire delle modifiche in aumento che verrebbero aggiornate dal 1° gennaio 2025 in base alla speranza di vita osservata nel biennio 2022-2023. Pertanto, i termini potrebbero ulteriormente allungarsi di qualche mese in rapporto a eventuali aggiustamenti dell’aspettativa di vita osservata in questi anni. Si potrebbero invece abbreviare i tempi nel caso in cui i lavoratori, nel frattempo, maturino i requisiti per la pensione anticipata della sola anzianità contributiva. In altre parole, se i 42 anni e 10 mesi richiesti agli uomini o i 41 anni e 10 mesi delle donne in vigore fino al 31 dicembre 2026 dovessero maturare prima del compimento dei 67 anni di età, potrebbe accorciarsi la data di decorrenza delle normali procedure di richiesta del Trattamento di fine rapporto o di fine servizio. I termini di pagamento del Tfr scatterebbero, dunque, a partire dai 12 mesi successivi alla maturazione della pensione di vecchiaia o dai 24 mesi dal conseguimento teorico della pensione anticipata.
Finestra mobile lavoratori in uscita dalla Pubblica amministrazione e quanto si prende di mensile
Sulle pensioni a quota 103 dei lavoratori della Pubblica amministrazione, la circolare Inps conferma la finestra di sei mesi rispetto alla maturazione dei requisiti richiesti. Pertanto, i sei mesi fanno slittare il trattamento previdenziale comunque non prima del 1° agosto 2023, anche se i requisiti risultino maturati prima del 31 dicembre 2022 in allineamento con quanto avviene per i dipendenti della scuola, il cui pensionamento è fissato sempre a partire dal 1° settembre dell’anno di cessazione dal servizio. Novità essenziale della circolare Inps riguarda, infine, l’importo mensile spettante per il trattamento di pensione: il limite è fissato in cinque volte l’importo della pensione sociale: conti alla mano, oggi oggi il tetto è determinato in 2.818,65 euro lordi mensili, pari a 36.642 euro lordi all’anno. Chi ha diritto a una pensione più alta per i contributi accumulati nella vita lavorativa, dovrà accontentarsi di questi limiti fino alla maturazione della pensione di vecchiaia. In quel momento, infatti, è previsto il termine del prepensionamento con quota 103 e il ricalcolo del trattamento mensile secondo quanto spettante.