13 Mar, 2023 - 22:35

Esenzione Tari 2023: in quali casi? Ecco tutte le riduzioni che dev...

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Esenzione Tari 2023: la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell'immobile.

Qualora l'immobile venga, invece, utilizzare per un breve periodo di durata non superiore a 6 mesi, la Tari non è dovuta dall'utilizzatore ma resta sempre un obbligo in capo al possessore.

Invece, nel caso in cui all'interno dell'immobile siano presenti più utilizzatori, questi ultimi saranno obbligati in solido al pagamento della tassa.

L'art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013 definisce il presupposto della Tari, prevedendo che:

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Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.

A tal proposito, dunque, la Corte di Cassazione ha specificato più volte che per evitare l'obbligo di pagamento del tributo non basta la mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree.

Per non far sorgere l'obbligo, infatti, è necessario che il contribuente riesca a fornire la prova dell'inidoneità del locale o dell'area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.

Nella prassi, quindi, la Tari non è dovuta nel caso in cui ci sia la contemporanea assenza dei seguenti elementi:

  • l'arredo;
  • le utenze.

Oltre a questi paletti, la legge prevede che il regolamento che viene redatto dal singolo comune può presentare al suo interno ulteriori indici che siano in grado di integrare la presunzione di imponibilità.

Per quanto riguarda il calcolo della tassa sui rifiuti, sono assoggettate all'interno di quest'ultima le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione. Mentre, risultano escluse dal presupposto impositivo della Tari:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
  • le aree comuni condominiali che non siano detenute o possedute in via esclusiva.

Esenzione Tari 2023: quando possono essere previste dal comune? Ecco quali sono le riduzioni obbligatorie

La legge vigente in materia prevede l'obbligo da parte del comune di adottare le seguenti riduzioni nel calcolo del pagamento della tassa sui rifiuti:

  • riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero, per quanto riguarda i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani (art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013);
  • applicazione in misura massima pari al 20% della tariffa in caso di (art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013:
    • mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
    • effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento;
    • interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente;
  • applicazione in misura massima pari al 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, con la possibilità per il comune di graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013).

Oltre a queste riduzioni obbligatorie, il comune ha la facoltà di inserire all'interno del proprio regolamento riduzioni ed esenzioni della Tari 2023 in caso di:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • ulteriori fattispecie ritenute dall'ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze; in tali ipotesi, il comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo (art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013).

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