Congedo legge 104 per la suocera, spetta anche nel 2023? Come funziona la 104 per i parenti? Che grado di parentela può usufruire della legge 104? Chi deve assistere la suocera?
La norma quadro legge 104 prevede il rilascio congedo legge104 per i parenti entro il 3° grado, ma limitatamente alla presenza di una o più condizioni a seconda dei casi.
Congedo Legge 104 per la suocera: ecco cosa dice la normativa
Prima di analizzare nel dettaglio la prassi legata al congedo legge 104 per la suocera, occorre spiegare quando può essere richiesta l’agevolazione.
In particolare, la norma contempla la presenza del congedo 104 per la suocera, se non convivente con il coniuge. Inoltre, non deve convivere con altro parente o familiare che a seconda dei casi non riesce a garantire l’assistenza continua.
La norma prevede il congedo legge 104 per la suocera, se esiste una convivenza o nei casi in cui la residenza venga sostata presso l’abitazione dei quest’ultima per l’intero intervallo di tempo del congedo.
Posso usufruire della legge 104 per mia suocera anche nel 2023?
La legge quadro 104 prevede l’assistenza per la suocera, anche se è necessario che gli altri membri familiari vengano meno o risultano impossibilitati a garantire l’assistenza e, quindi, a sfruttare in pieno il beneficio previsto dalla normativa vigente.
L’Ente nazionale della previdenza sociale definisce il congedo straordinario come un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nello specifico, il congedo straordinario può essere richiesto dai lavoratori dipendenti tendo conto di un ordine di priorità, in cui vengono considerarti anche gli altri parenti impossibilitati a garantire l’assistenza, tra cui:
- “coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità;
- figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
In sostanza, la norma prevede la figura del genero e nuova nell’ambito della classifica di parentele del 3° grado, per cui se vengono a mancare altri familiari impossibilitati a garantire l’assistenza o se over 65 invalidi, mancati o deceduti, si possono richiedere i beneficio del congedo legge 104 per la suocera.
Per usufruire della legge 104 bisogna avere la stessa residenza o convivenza?
Si, assolutamente. La norma prevede il rilascio del congedo legge 104 in presenza della residenza e convivenza con la suocera, per cui si tratta del rispetto di una condizione fondamentale legata all’assistenza del familiare disabile grave.
Ciò significa che si può richiedere il congedo legge 104 per la suocera solo in regime di convivenza e spostando la residenza con quest’ultima.
In sostanza, il congedo 104 per la suocera può essere richiesto, se sussiste una disabilità grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 comma 3 Legge 104/1992. Il benefico consiste nell’ottenere l’assenza dal lavoro retribuita. In altre parole, la norma per garantire l’assistenza continuativa alla suocera assicura un congedo sfruttabile in un almeno 2 anni, anche divisibili in giorni o mesi.
Infatti, l’Ente nazionale della previdenza sociale per l’assenza dal lavoro dovuta all’assistenza, assicura un indennizzo distribuito dall’Ente, ma sostenuto in forma anticipata dal datore di lavoro.
L’aspetto retributivo viene chiarito dall’INPS nella pagina dedicata all’Indennità per congedi straordinari per assistenza familiari disabili, che recita:
“L’indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa”.