Pensione anticipata flessibile: con la pubblicazione della circolare n. 27 del 10 marzo 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni per l’applicazione di quota 103, la quale prevede uno scivolo per la pensione in maniera anticipata rispetto ai termini previsti ordinariamente.
Tale pensione anticipata flessibile viene raggiunta qualora entro il 31 dicembre 2023 si disponga dei seguenti requisiti anagrafici e contributivi, ovvero:
- un’età anagrafica di almeno 62 anni:
- un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, fa riferimento a quanto viene disposto in via sperimentale per l’anno 2023 dalle previsioni legislative che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi 283 e 284, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“.
Pensione anticipata flessibile: ecco le istruzioni fornite dall’INPS riguardo l’applicazione di quota 103
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, invia sperimentale 2023, la possibilità di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” in caso di raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
L’importo che viene corrisposto nel caso ci si avvii alla pensione grazie a quota 103 può essere al massimo pari ad un ammontare non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla normativa vigente in materia, per quanto riguarda le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.
A tal proposito, l’INPS ha fornito le istruzioni in merito all’applicazione della pensione anticipata flessibile, partendo dai requisiti per il suo conseguimento e disponendo quanto segue:
“Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano entro il 31 dicembre 2023 un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla ‘pensione anticipata flessibile’.
Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″.
Per quanto riguarda il requisito contributivo si considera tutta la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore del soggetto assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito relativo al versamento di 35 anni di contributi al netto di:
- periodi di malattia;
- disoccupazione;
- prestazioni equivalenti.
Non hanno il diritto di accedere alla pensione anticipata flessibile i seguenti soggetti:
- il personale appartenente alle Forze armate;
- il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;
- il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- il personale della Guardia di Finanza.
Per quanto riguarda l’importo della pensione anticipata flessibile che viene riconosciuto ai soggetti beneficiari, l’INPS ha specificato che:
“Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.
Ne deriva che, una volta ottenuta la pensione grazie a quota 103, nel momento in cui si hanno i requisiti per la pensione ordinaria e l’importo dovesse superare il limite di cinque volte il trattamento minimo, verrà erogato l’importo massimo mensile lordo pari al c.d. “tetto massimo erogabile”.
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