Bonus Renzi CUD: ai soggetti che sono titolari di redditi di lavoro dipendenti e di alcuni redditi assimilati spetta il riconoscimento di un trattamento integrativo denominato “bonus IRPEF” (ex bonus Renzi), ma in base al reddito conseguito a volte spetta solamente nel caso in cui l’ammontate dell’imposta dovuta sia superiore rispetto alle detrazione per lavoro dipendente spettanti.
L’importo del credito che viene concesso ogni anno è pari a 1.200 euro nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo pari o inferiore a 15.000 euro.
Tale importo decresce fino ad azzerarsi nel caso in cui il reddito complessivo conseguito risulti essere pari a 28.000 euro.
Nel primo caso, l’ex Bonus Renzi sarà erogato direttamente in busta paga, mentre nel secondo caso viene riconosciuto solamente se l’imposta da versare abbia un importo superiore rispetto alle detrazioni previste.
Bonus Renzi CUD: come farsi riconoscere nel modello 730 il contributo non erogato dal sostituto d’imposta
Il bonus IRPEF viene riconosciuto dal datore di lavoro all’interno della busta paga del lavoratore dipendente, per un ammontare massimo pari a 100 euro mensili, a partire dal mese di gennaio e fino al mese di giugno.
“Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte”.
Perciò, ne consegue che:
- se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella dichiarazione dei redditi;
- se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti viene recuperato con la presentazione della dichiarazione dei redditi;
- se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella dichiarazione dei redditi.
L’ex bonus Renzi andrà inserito all’interno del “Quadro C – Redditi di lavoro dipendente ed assimilati, Sezione V: bonus Irpef” del modello 730.
In particolare, i contribuenti dovranno andare a compilare il Rigo C14 della dichiarazione dei redditi 2023, relativa al periodo d’imposta 2022, nel seguente modo:
- nella colonna 1 (Codice) deve essere riportato il codice che viene indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2023, all’interno della quale viene riportato:
- il codice 1 nel caso in cui il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus IRPEF e lo ha erogato tutto o in parte, andando a riportare l’importo erogato dal sostituto d’imposta nella colonna 2 del rigo C14;
- il codice 2 nel caso in cui il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus IRPEF, lo ha riconosciuto ma non lo ha effettivamente erogato neanche in parte oppure non riveste la qualifica di sostituto d’imposta (in questo caso non dovrà essere compilata la colonna 2 del rigo C14).
Nel caso in cui siano presenti più modelli di Certificazione Unica 2023 non conguagliati:
- nella colonna 1 va riportato:
- il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica 2023 è indicato il codice 1 nel punto 391;
- il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica 2023 è indicato il codice 2 nel punto 391;
- nella colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica 2023 non conguagliati.
Tali istruzioni valgono anche nel caso in cui una Certificazione Unica conguaglia solo alcuni modelli di CU 2023.
In presenza, invece, di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne 1 e 2 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione Unica 2023 rilasciata dal sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio.