Lipe 2023: in seguito all’introduzione delle disposizioni previste all’interno dell’art. 21 bis del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, è stato istituito l’obbligo di presentazione della comunicazione per quanto riguarda i soggetti passivi IVA.
A tal proposito, infatti, è stato predisposto un apposito modello mediante il quale il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto effettuate.
La comunicazione trimestrale IVA deve essere presentata dal contribuente anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Mentre sono esonerati dalla sua presentazione tutti quei soggetti passivi che non hanno l’obbligo di:
- presentare la dichiarazione annuale IVA;
- effettuare le liquidazioni periodiche IVA.
Nello specifico:
- l’obbligo di invio della comunicazione trimestrale IVA non sussiste in caso di assenza di dati da indicare all’interno del quadro VP, come ad esempio nel caso di contribuenti che durante il corso del trimestre di riferimento non hanno effettuato alcun tipo di operazione, né attiva e né passiva;
- l‘obbligo di invio della comunicazione trimestrale IVA sussiste in caso di necessità di dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
La comunicazione da inviare per ciascun contribuente sarà una sola, anche nel caso in cui vengano evidenziate imposte per più attività.
Per quanto riguarda le sanzioni che possono essere applicate, nel caso si verifichino situazioni di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche, vengono applicate sanzioni amministrative per un importo compreso tra i 500 euro e i 2.000 euro.
Tale sanzione può essere ridotta fino alla metà del suo importo nel caso in cui la trasmissione venga effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, oppure se, entro lo stesso termine di tempo, venga effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Lipe 2023: le modalità e i termini di presentazione della comunicazione trimestrale IVA
Il modello Lipe 2023 è disponibile all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate oppure all’interno del sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze e può essere utilizzato in maniera gratuita.
Tale modello, indispensabile per inviare con modalità telematiche la comunicazione trimestrale IVA, è formato da:
- il frontespizio, il quale è composto da due facciate;
- il modulo, il quale è composto dal quadro VP.
Per quanto riguarda le modalità e i termini di presentazione del modello Lipe 2023, quest’ultimo deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato.
La scadenza per la presentazione della comunicazione è prevista per l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre durante l’anno.
In particolare, ecco il calendario completo con le scadenze fissate per l’invio della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche IVA 2023:
- per la liquidazione periodica IVA relativa al 1° trimestre 2023, che va dal 1° gennaio fino al 31 marzo, la comunicazione trimestrale deve essere inviata entro il termine del 31 maggio 2023;
- per la liquidazione periodica IVA relativa al 2° trimestre 2023, che va dal 1° aprile fino al 30 giugno, la comunicazione trimestrale deve essere inviata entro il termine del 16 settembre 2023;
- per la liquidazione periodica IVA relativa al 3° trimestre 2023, che va dal 1° luglio fino al 30 settembre, la comunicazione trimestrale deve essere inviata entro il termine del 30 novembre 2023;
- per la liquidazione periodica IVA relativa al 4° trimestre 2023, che va dal 1° ottobre fino al 31 dicembre, la comunicazione trimestrale deve essere inviata entro il termine del 28 febbraio 2024.
Qualora il temine per la presentazione della comunicazione trimestrale IVA scada di sabato oppure in un giorno festivo, il termine ultimo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
I contribuenti avranno la possibilità di presentare una nuova comunicazione, che sostituisce quella precedente, in caso di errori o omissioni, entro la scadenza relativa all’invio della dichiarazione annuale IVA.
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