Assegno di maternità 2023, è stato aumentato l’importo della misura in proporzione al tasso di inflazione dei prezzi al consumo osservato dall’Istat nel 2022. Il dato definitivo rilevato all’Istituto di Statistica è stato dell’8,1%. A comunicare i nuovi importi è l’Inps con la circolare numero 26 dell’8 marzo 2023 che indica quanto spetta e i limiti di reddito per l’anno in corso inerenti l’assegno di maternità. L’indennità è concessa dai Comuni ma erogate direttamente dall’Istituto previdenziale. “La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche per la famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice Ista dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 81, da applicarsi per l’anno 2023 alla prestazione in oggetto è pari all‘8,1%“, si legge nel comunicato dell’Istituto di previdenza. Per effetto dell’adeguamento dell’assegno di maternità dei Comuni al tasso di inflazione, l’importo mensile sale a 383,46 euro. La rivalutazione dell’importo avviene ogni anno per le famiglie di impiegati e di operai sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevati dall’Istat.
Assegno di maternità 2023 quanto paga l’Inps e importo Isee
Cambia l’importo dell’assegno di maternità concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps per le mensilità del 2023. Lo comunica lo stesso Istituto previdenziale nella circolare numero 26 che specifica che l’imposto di maternità mensile che spetta per questa misura è pari a 383,46 euro. A beneficiarne sono le donne per le nascite, gli affidamenti, le adozioni e gli affidamenti pre-adottivi che siano avvenuti o che avvengano tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre prossimo. L’assegno verrà corrisposto per cinque mensilità nell’arco del 2023 per un importo complessivo di 1.917,30 euro. Cambia anche l’importo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) per la richiesta dell’indennità. Infatti, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, l’importo dell’Isee non deve eccedere i 19.185,13 euro.
Chi può fare domanda dell’indennità di base?
Tra le misure a sostegno delle famiglie, quello dell’assegno di maternità costituisce una prestazione assistenziale che viene concessa dai Comuni alle mamme, anche adottive o in affidamento pre-adottivo, sia cittadine italiane che comunitarie o straniere purché in possesso del certificato di soggiorno. Se non cittadine italiane, peraltro, l’Inps consiglia di rivolgersi al proprio Comune di residenza per istruire la pratica nei tempi previsti. Se non si percepiscono altri sostegni alla maternità (le beneficiarie non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla non eccedendo specifici limiti stabiliti anno per anno), l’assegno concesso dai Comuni, comunemente conosciuto anche come “assegno di maternità di base“, viene corrisposto dietro presentazione della relativa domanda.
Come richiedere e a chi inoltrare l’istanza
La domanda dell’assegno di maternità deve essere presentata al proprio Comune di residenza. Gli uffici comunali verificano la sussistenza dei requisiti di maternità e reddituali (Isee) per rientrare nell’indennità secondo quanto prevede il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2000 all’articolo 17. La richiesta si può presentare entro i sei mesi successivi alla nascita del figlio oppure dall’effettiva inclusione in famiglia del minore in affido pre-adottivo o adottato. La richiesta viene elaborata entro il termine di trenta giorni a partire dalla data di presentazione della domanda. Termini più lunghi per la pratica sono stabiliti per casistiche particolari.