Bonus fotovoltaico 2023: entro il 30 marzo i soggetti interessati dovranno presentare la domanda per ottenere il credito d’imposta per le spese di installazione di sistemi di accumulo dell’energia integrati in impianti alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, l’art. 1, comma 812, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), ha previsto un credito d’imposta per le spese documentate, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 dalla persone fisiche, relative all’installazione di sistemi di accumulo dell’energia collegati ad impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
Il bonus fotovoltaico 2023 viene riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 3 milioni di euro durante il corso dell’anno 2022.
Le relative modalità di accesso sono state disciplinate, successivamente, mediante l’emanazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022, in base a quanto era stato disposto all’interno della Legge di Bilancio 2022.
Dopodiché, grazie al provvedimento che è stato pubblicato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato messo a disposizione dei contribuenti l’apposito modello mediante il quale questi ultimi avrebbero dovuto procedere con la presentazione delle domande per fruire del contributo.
Inoltre, l’AdE ha anche definito quelle che sono le modalità e i termini di presentazione, nonché il contenuto della domanda per il riconoscimento del credito d’imposta.
Qui di seguito, le modalità per la compilazione e per la presentazione delle domande relative alla concessione del bonus fotovoltaico 2023.
Bonus fotovoltaico 2023:
La domanda per il bonus fotovoltaico 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 marzo 2023, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando l’apposito servizio online che viene messo a disposizione all’interno dell’area riservata del contribuente, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
L’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta può essere presentata in due modi differenti:
- direttamente dal contribuente;
- tramite un intermediario abilitato, previa delega da parte del contribuente stesso per poter accedere all’interno della propria area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora il contribuente decida di voler sostituire una propria domanda presentata in precedenza, avrà la possibilità di presentarne una nuova con le medesime modalità, entro gli stessi termini che abbiamo citato poco sopra. L’ultima istanza presentata sostituisce tutte quelle che sono state inviate in precedenza.
La domanda per il bonus fotovoltaico 2023 deve essere compilata nel seguente modo:
- nel riquadro “Beneficiario” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito;
- nel riquadro “Rappresentante firmatario dell’istanza” deve essere indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto;
- nel riquadro “Credito d’imposta” deve essere indicato l’importo delle spese documentate, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto;
- nel riquadro “Rinuncia” deve essere barrata l’apposita casella, in modo da indicare, eventualmente, la volontà di rinunciare al credito comunicato;
- nel riquadro “Sottoscrizione” deve essere apposta la firma e deve essere indicata la data di sottoscrizione;
- nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica” devono essere indicati, eventualmente, i seguenti elementi:
- il codice fiscale;
- la data dell’impegno alla presentazione telematica;
- la firma.
Dopo aver presentato la domanda, l’AdE provvederà al rilascio di un’apposita ricevuta che attesta la presa in carico della domanda, la quale sarà inviato via email entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza.
In alternativa, nel caso in cui la domanda venga rigettata dall’Agenzia delle Entrate, verrano inviate le motivazioni che hanno portato a questa decisione.
Il credito d’imposta, non cumulabile con altre tipologie di agevolazioni di natura fiscale, potrà essere utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi 2023, relativa al periodo d’imposta 2022, in diminuzione delle imposte dovute e l’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito negli anni successivi.