Reddito da lavoro subordinato: i contratti di lavoro si suddividono nelle seguenti tipologie:

  • lavoro subordinato;
  • lavoro parasubordinato, il quale indica un tipo di lavoro che ha delle caratteristiche che sono una via di mezzo tra il rapporto subordinato e il lavoro autonome. Si tratta di attività di collaborazione che vengono svolte in modo continuativo nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, ma comunque senza la presenza del vincolo di subordinazione. Stiamo parlando delle seguenti tipologie:
    • il contratto di lavoro a progetto;
    • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • lavoro autonomo, il quale viene svolto da quei soggetti che si obbligano a compiere nei confronti di un committente, dietro corrispettivo, un’attività in proprio e senza alcun vincolo di subordinazione. Stiamo parlando di:
    • partite IVA;
    • prestazioni occasionali;
    • associazione in partecipazione;
    • contratto di arruolamento;
    • tirocino formativo e stage;
  • lavoro domestico.

Ecco qui di seguito, dunque, tutto ciò che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, con l’indicazione della tassazione del reddito conseguito dal lavoratore nello svolgimento di questa tipologia di attività lavorativa.

Reddito da lavoro subordinato: disciplina, tipologie e tassazione

Per cominciare ecco una definizione relativa al rapporto di lavoro subordinato:

“Sono lavoratori dipendenti o lavoratori subordinati coloro che si impegnano, per effetto di un contratto e in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto datore di lavoro”.

Il reddito da lavoro subordinato può essere conseguito nelle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

  • lavoro dipendente:
    • “Il datore di lavoro impartisce le istruzioni al dipendente, gli fornisce le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa”;
  • contratto di lavoro a tempo determinato:
    • il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, mediante l’apposizione di un termine. L’apposizione di questo termine deve essere prevista in forma scritta, a meno che il rapporto di lavoro non abbia una durata inferiore a 12 giorni. La durata massima del contratto a tempo determinato è di 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi in caso di particolari esigenze;
  • lavoro a tempo parziale:
    • si tratta di una particolare tipologia di occupazione flessibile, in cui l’attività viene svolta con modalità c.d. “part-time” e, dunque, un particolare regime per quanto riguarda l’orario di lavoro, inferiore rispetto alle 40 ore settimanali previste per il lavoro a tempo pieno (c.d. full-time). La riduzione dell’orario di lavoro può essere di tipo orizzontale (meno ore ogni giorno), verticale (orario full-time, ma con meno giorni alla settimana) o misto, ed esiste la possibilità di modifica tramite l’apposizione di specifiche clausole, flessibili o elastiche;
  • apprendistato:
    • l’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile. Si suddivide in tre diverse tipologie, ovvero:
      • l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti;
      • l’apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti;
      • l’apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione;
  • contratto di lavoro intermittente:
    • il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • contratto di somministrazione:
    • coinvolge tre soggetti: un’agenzia autorizzata (c.d. somministratore), un soggetto che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale (c.d. utilizzatore) e uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione).

Il reddito da lavoro subordinato deve essere inserito all’interno del Quadro C, Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati, del modello 730.