Superbonus villette proroga pronta fino al 30 giugno 2023: ecco come cambierebbe il 110% nel caso in cui il Parlamento procedesse con il rinvio dei lavori delle unità abitative indipendenti. Nell’ambito degli emendamenti presentati nella giornata di ieri alla Commissione Finanze della Camera (in tutto 311) sulle modifiche da apportare al decreto numero 11 entrato in vigore il 17 febbraio scorso – che ha sancito la fine della cessione dei crediti e dello sconto in fattura sui bonus edilizi – emerge anche la possibilità per i proprietari delle villette di avere più tempo a disposizione per finire i lavori, beneficiando del 110%. Si tratta dei lavori sulle villette, sulle case unifamiliari e sulle unità indipendenti che, per il 110%, hanno quale scadenza il 31 marzo prossimo. Con lo spostamento in avanti della scadenza, si avrebbero tre mesi di tempo in più per effettuare i bonifici sulle spese da sostenere per effettuare gli interventi. La modifica entrerebbe in vigore non senza le condizioni che hanno contraddistinto le precedenti proroghe e alle quali occorre attenersi per non perdere il massimo vantaggio fiscale (110%) riconosciuto ai bonus edilizi.
Superbonus villette proroga pronta fino al 30 giugno 2023: ecco come cambia il 110%
Tra gli emendamenti richiesti nella giornata di ieri, 7 marzo, in Commissione Finanze della Camera al decreto di blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura, figurano anche quelli sulla deroga del superbonus villette 110%. Lo spostamento della scadenza attuale, fissata per il 31 marzo 2023, avverrebbe ancora una volta per tre mesi, fissandosi al 30 giugno prossimo. I proprietari di villette, di abitazioni unifamiliari e di unità indipendenti avrebbero tre mesi di tempo in più per effettuare i bonifici per i cantieri dei lavori di efficientamento energetico e di ristrutturazione coperti dal superbonus ancora al 110% (nel 2023, la percentuale è stata ridotta al 90% e sono previsti nuovi vincoli soggettivi per beneficiare del bonus). Tuttavia, per beneficiare della proroga i proprietari degli immobili devono aver concluso il 30 per cento dei lavori (stato di avanzamento – Sal) entro il 30 settembre 2022. A queste condizioni, infatti, gli stessi committenti degli interventi avevano già beneficiato della proroga della scadenza al 31 marzo prossimo, termine che ormai è prossimo ad arrivare. Nella giornata di oggi, l’emendamento che prevede la proroga del superbonus villette è atteso al giudizio di ammissibilità alla Camera: i tempi sono prossimi alla scadenza, pertanto è necessario far presto. Il rinvio del superbonus 110% sulle villette potrebbe essere una sorpresa, dal momento che il lavoro della Commissione è indirizzato soprattutto allo sblocco della cessione dei crediti e a sottrarre, dai vincoli del decreto 11 del 17 febbraio 2023, gli sconti in fattura applicati anche ai piccoli lavori in edilizia libera e per la sostituzione di infissi, caldaie e condizionatori.
Bonus alternativi case unifamiliari unità indipendenti: ecobonus e ristrutturazioni
In caso di proroga del superbonus 110% su villette, abitazioni unifamiliari e unità indipendenti, resterebbe il vincolo del raggiungimento del 30 per cento di completamento dei lavori alla data del 30 settembre 2022. Chi non è arrivato a questo traguardo non può né accedere al superbonus 110%, né può ripiegare sulla nuova misura valida per il 2023 che consente la detrazione fiscale del 90% sui lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico. Peraltro, nel 2023 il superbonus prevede ulteriori requisiti per l’ammissibilità delle spese sostenute al beneficio fiscale, tra i quali il possesso di un quoziente di reddito familiare non superiore a 15.000 euro. I lavori, inoltre, devono interessare la prima casa o, in alternativa, sull’abitazione deve persistere un diritto reale di godimento. In mancanza dei requisiti per l’accesso al superbonus, si possono utilizzare le alternative del bonus ristrutturazione – con detrazione fiscale del 50% fino a un tetto di spesa di 96.000 euro – oppure l’ecobonus che permette di detrarre il 50% o il 65% con massimali di spesa variabili a seconda delle tipologie di lavori effettuati.