Come si fa a non farsi pignorare lo stipendio? Quando non è possibile pignorare il quinto dello stipendio? Quante volte si può pignorare la busta paga? Quando perde efficacia il pignoramento? Il pignoramento dello stipendio non è una situazione da prendere “sottogamba”.
Sicuramente, esistono delle strategie per ridurre l’impatto dell’esecuzione forzata. In questo articolo analizzare le domande più frequenti e relative risposte sul pignoramento dello stipendio.
Pignoramento dello stipendio 2023
Una delle domande più frequenti sul tema del pignoramento dello stipendio riguarda: “Se mi faccio licenziare nella fase del pignoramento dello stipendio, mi salvo?“. In tanti, forse, troppi cercano di capire gli effetti del licenziamento sul pignoramento dello stipendio, se la procedura si arresta all’istanza o esistono altre conseguenze.
I punti da valutare sono diversi, occorre considerare, l’eventuale interruzione dell’esecuzione forzata e il reinserimento in una nuova attività lavorativa.
La prima buona notizia, riguarda il lavoratore che “si fa licenziare”. In questo caso, il debito resta insoluto e il pignoramento perde efficacia, quindi l’esecuzione forzata decade dalla retribuzione.
La cattiva notizia, riguarda il Trattamento di fine rapporto TFR, in quanto l’azione esecutiva viene spostata o trasferita direttamente sulla quota spettante di liquidazione nella misura di 1/5, circa il 20 per cento.
In quest’ultima ipotesi, se i creditori vengono soddisfatti grazie alla quota del TFR, il lavoratore viene liberato dal peso dei debiti.
Viceversa, se il debito supera il 20 per cento della quota TFR, il creditore può richiedere il soddisfacimento del credito avanzando un procedure esecutive ex novo.
In altre parole, se il lavoratore si licenzia si blocca il pignoramento sullo stipendio, ma viene aggredita la quota del TFR. Se il debito è più alto il creditore può avanzare nuove pretese, promuovendo un nuovo pignoramento sullo stipendio prodotto dal reinserimento nel mondo del lavoro.
Infatti, il creditore può individuare il nuovo posto di lavoro grazie all’anagrafe tributaria, ovvero il registro utilizzato dall’Entrate per verificare la situazione reddituale dei contribuenti.
Pignoramento stipendio licenziamento e riassunzione dal precedente datore di lavoro
Nell’ipotesi in cui il lavoratore per sfuggire al pignoramento si licenzia, blocca il pignoramento, ma cosa succede se viene riassunto dal precedente datore di lavoro?
La situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente, in quanto il pignoramento viene dirottato sul TFR e per la parte residua sulla nuova remunerazione.
Il tempo potrebbe far guadagnare un poco di tranquillità. Ad ogni modo, da uno a più anni il creditore può avviare la richiesta del credito promuovendo nuove azioni esecutive.
Escamotage per non farsi pignorare lo stipendio, cosa dice la legge
Il creditore può sempre richiedere al debitore di soddisfare il credito. Il debito va estinto, specie se il debitore è un lavoratore. L’Escamotage delle dimissioni per scamparla dal pignoramento non serve a molto. In quanto, nel momento della liquidazione del TFR viene trattenuto l’ammontare del debito, anche se limitatamente alla misura dell’1/5.
La situazione non cambia se al posto delle dimissioni è il datore di lavoro che licenzia il lavoratore. Viene sempre aggredito il TFR per soddisfare il debito. Oltretutto, il credito non deve presentare una nuova procedura esecutiva.
Come opporsi al pignoramento dello stipendio?
Un accordo giudiziale è sicuramente il modo migliore per bloccare un pignoramento. In questo caso, il debitore di comune accordo con il creditore definisce una linea di rientro del debito, stabilendo una modalità di pagamento.
In pratica, il debitore propone di sanare la posizione debitoria anche con un versamento rateale a cadenza mensile, mentre il creditore blocca ogni forma esecutiva.
È possibile richiedere al giudice il saldo e stralcio del debito, ovvero pagare una somma proporzionata al reale potere economico del debitore. L’altra ipotesi, riguarda la rateizzazione del debito.
In alternativa, è possibile bloccare il pignoramento versando le somme dovute direttamente all’ufficiale giudiziario.
Secondo quanto si legge riportato da brocardi.it, l‘articolo 494 del Codice di procedura civile recita:
“Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore. All’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata art. 157 delle disp. att. c.p.c.”