Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 11 del 6 marzo 2023 e l’allegato Avviso 1/2023 mediante il quale ha definito quelli che sono i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento.

Il suddetto Avviso, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, fornisce le istruzioni per il finanziamento di attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie, in base a quanto è stato disciplinato all’interno dell’art. 1, comma 338, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica: come fare domanda entro il 14 aprile 2023

L’articolo che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”, ha introdotto un Fondo con il fine di assistere i bambini che sono affetti da una malattia oncologica.

Le risorse che sono state stanziate a tal proposito, sono destinate alle associazioni che svolgono le seguenti attività:

  • attività di assistenza psicologica;
  • attività di assistenza psicosociologica;
  • attività di assistenza sanitaria.

Successivamente, con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 175 del 9 ottobre 2019 il MLPS ha adottato il regolamento che disciplina l’utilizzo del Fondo, scaricabile attraverso questo link direttamente dal sito web ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dopodiché, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto una sua proroga per quanto riguarda il triennio 2021 – 2023, con uno stanziamento di risorse economiche di ammontare pari a 5 milioni di euro l’anno.

Ad oggi, invece, il Ministero del Lavoro ha pubblicato un Avviso grazie al quale ha comunicato quali sono i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per l’anno in corso.

In particolare, i soggetti richiedenti dovranno andare ad utilizzare la seguente modulistica:

  • Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
  • Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
  • Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);
  • Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
  • Modello B1 (Esperienza pregressa e specifica);
  • Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
  • Modello D (Scheda di progetto);
  • Modello E (Piano finanziario).

Tale documentazione dovrà essere, poi, inviata entro le ore 12:00 del 14 aprile 2023, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected], con l’indicazione della dicitura “AVVISO N.1/2023 FONDO BAMBINI ONCOLOGICI. DOMANDA DI FINANZIAMENTO“.

Nel testo dell’email, invece, il richiedente dovrà indicare la denominazione sociale e l’indirizzo email del mittente, per poi inviare il tutto in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip.

Infine, per quanto riguarda le risorse economiche che sono state stanziate per l’anno 2023 e che sono, dunque, presenti all’interno del Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e a disposizione delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di destinare a tale scopo un ammontare pari a 5.248.718 euro.

Queste risorse economiche, che sono state stanziate dal Ministero del Lavoro, andranno a finanziare qualsiasi tipologia di progetto che andrà ad impegnarsi per raggiungere i suddetti obiettivi.

L’importo che potrà essere corrisposto alle associazioni che operano nei settori che abbiamo elencato in precedenza non potrà essere inferiore a 262.435,90 euro e non potrà essere superiore a 1.049.743,60 euro, nel rispetto dei seguenti limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo:

  • limite minimo pari al 5%;
  • limite massimo pari al 20%.

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