Fattura elettronica corrispettivi telematici: con la pubblicazione del provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai contribuenti un’apposita “Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici“.

Il suddetto provvedimento dell’AdE, in particolare, fa riferimento a quanto viene disposto all’interno dell’art. 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti titolari di partita IVA che esiste la possibilità di mettersi in regola riguardo ai ritardi nella presentazione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, andando ad usufruire anche della tregua fiscale che prevede l’applicazione di sanzioni ridotte, ma solamente se la regolarizzazione avviene entro la scadenza del 31 marzo 2023.

Fattura elettronica corrispettivi telematici: ecco come beneficiare della riduzione sulle sanzioni previste in caso di invio in ritardo

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni riguardo i seguenti documenti, qualora siano inviati oltre i termini che sono previsti dalla normativa vigente in materia:

  • le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi:
    • effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato;
    • verso le Pubbliche amministrazioni;
  • i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente.

Le informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite ai contribuenti con il fine di permettere loro di verificare la correttezza dei dati in suo possesso ed, eventualmente, di giustificare l’anomalia riscontrata fornendo elementi, fatti e circostanze che fino a quel momento erano sconosciuti all’AdE.

In particolare, ecco quali sono i dati e le informazioni che vengono messe a disposizione del contribuente:

  • il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del contribuente;
  • il numero identificativo della comunicazione e il periodo d’imposta;
  • il codice atto;
  • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
  • le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
  • le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare, così, della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni riscontrate.

Per quanto riguarda le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni, l’AdE invia un’apposita comunicazione presso il domicilio digitale dei singoli contribuenti.

Dopodiché, il contribuente potrà consultare le informazioni all’interno della propria area riservata presente nel sito web dell’Agenzia delle Entrate, alla sezione “Cassetto fiscale” – “Fatture e Corrispettivi”.

All’interno di questa sezione sono messi a disposizione dell’utente i seguenti elementi:

  • l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente, il quale contiene al suo interno:
    • il numero delle fatture emesse in ritardo;
    • il tipo di fattura;
    • il tipo di documento;
    • il numero della fattura/documento;
    • la data della fattura/documento;
    • la data di trasmissione;
    • l’identificativo SDI file.
  • l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente, il quale contiene al suo interno:
    • il numero degli invii trasmessi in ritardo;
    • l’ID Invio;
    • la matricola dispositivo;
    • la data di rilevazione;
    • la data di trasmissione.

Dopodiché, il contribuente avrà due possibilità davanti a sé, ovvero:

  • richiedere informazioni;
  • segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Oltre a questo, il contribuente potrà regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, andando a beneficiare di una riduzione sulle sanzioni previste.

“Con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023″.