Opzione Donna 2023 requisiti: con la pubblicazione della circolare n. 25 del 6 marzo 2023 l’INPS ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la pensione anticipata c.d opzione donna, prevista dall’art. 1, comma 292, della legge n. 187 del 29 dicembre 2022, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“.

Questo articolo, nello specifico, ha modificato le disposizioni che erano contenute in precedenza all’interno dell’art. 16 del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019.

La suddetta circolare, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle modifiche che sono state introdotte in merito a:

  • i profili relativi ai destinatari della norma;
  • i requisiti e le condizioni richiesti;
  • la decorrenza del trattamento pensionistico;
  • le modalità di presentazione della domanda.

Opzione Donna 2023 requisiti: le istruzioni fornite dall’INPS

La Legge di Bilancio 2023 ha apportato delle modifiche riguardo alla disciplina e ai requisiti relativi alla pensione anticipata opzione donna. In particolare, ecco si prevede che:

“Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

a) assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il successivo paragrafo 2.1);

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cfr. il successivo paragrafo 2.2).”

In tal senso, per quanto riguarda quest’ultimo punto, la Legge di Bilancio 2023 dispone che la riduzione massima di due anni si applica nei confronti delle lavoratrici dipendenti o licenziate per cui risulta attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, anche in assenza di figli.

Perciò, tali lavoratrici potranno ricorrere ad opzione donna con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico, sono valide le disposizione previste dall’art. 12, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile).

In particolare, la pensione anticipata opzione donna viene erogata alle lavoratrici dipendenti e autonome entro il termine di:

  • 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti necessari, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti necessari, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.