Mobilità docenti 2023, ecco chi avrà il trasferimento e chi no. La presentazione delle domande di trasferimento è possibile da ieri, 6 marzo, con scadenza al 21 di questo mese. L’istanza può essere presentata sia per la mobilità che per i passaggi di cattedra e di ruolo. L’esito della domanda, ovvero la sede di servizio, sarà resa nota nei primi giorni di giugno prossimo: i docenti hanno la possibilità di esprimere da una a 15 preferenze di scuole, distretti, comuni e province. La richiesta è accolta dall’amministrazione scolastica in base al punteggio posseduto dall’insegnante e alle precedenze che devono essere dichiarate nella domanda. Per i docenti che dovessero essere nominati giuridicamente in ruolo dopo la scadenza di presentazione della domanda, si riapriranno i termini per procedere. La stessa deroga è concessa per i perdenti posti. La mobilità nella scuola di quest’anno segue le indicazioni espresse dall’ordinanza emanata dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Particolare attenzione deve essere posta dagli insegnanti che ricadano nel vincolo triennale di permanenza nella sede di prima assegnazione, in particolare per i docenti neoassunti.
Mobilità docenti 2023, ecco chi avrà il trasferimento e chi no per il vincolo di permanenza triennale
Infatti, tra i docenti che potrebbero non beneficiare della mobilità nella scuola 2023 rientrano quelli assunti nell’anno scolastico in corso, il 2022-2023: potranno presentare domanda entro il 21 marzo prossimo, ma si tratterà di un’istanza con riserva. Infatti, per le loro pratiche occorrerà attendere un nuovo provvedimento di tipo interpretativo del ministero dell’Istruzione, impegnato in un braccio di ferro con la Commissione europea su come considerare i neoassunti. Bruxelles è del parere che per questi docenti viga il vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità per ragioni di continuità didattica. Il vincolo vigerebbe per tutti i docenti immessi in ruolo grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e, pertanto, si allargherebbe anche alle prossime assunzioni. Tutti gli altri insegnanti assunti precedentemente a quelli immessi in ruolo lo scorso 1° settembre, possono presentare domanda di mobilità con sufficiente certezza di trasferimento, cattedre libere permettendo. L’ordinanza avvantaggia, per questo contingente, i docenti che nello scorso anno scolastico non avevano presentato domanda di mobilità o non abbiano ricevuto risposta soddisfacente sulla preferenza sintetica. Un occhio di riguardo per gli insegnanti di sostegno che sono entrati in ruolo mediante procedura straordinaria dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps): non vige il vincolo triennale e possono scegliere la provincia di preferenza purché posseggano la decorrenza giuridica al 1° settembre 2021 e la decorrenza economica al 1° settembre 2022.
Domanda di trasferimento docenti scuola 2023: ecco gli altri casi
Nelle domande di mobilità nella scuola di quest’anno, inoltre, non dovranno sottostare al vincolo dei tre anni gli insegnanti trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata. Tali docenti possono richiedere il rientro presso la scuola dove in precedenza avevano la titolarità della cattedra, anche se risultano soddisfatti della preferenza espressa. L’ordinanza del ministero dell’Istruzione, su questi passaggi, ricalca le procedure già adottate negli scorsi anni. Non devono tener conto del vincolo triennale, inoltre, gli insegnanti non vedenti, emodializzati o che necessitino di cure continuative, quelli con disabilità o che si prendano cura del coniuge, di un figlio o di una persona convivente, i familiari di militari o altre categorie equiparate trasferiti d’ufficio, i politici che abbiano delle cariche pubbliche in enti locali e i sindacalisti che tornino a prestare servizio per l’amministrazione. Inoltre, per far valere la deroga al vincolo triennale, gli insegnanti che assistano un genitore devono essere anche gli unici figli che abbiano usato i tre giorni di permessi retribuiti mensili (legge 104) o utilizzatori dei congedi straordinari, proprio ai fini della cura del genitore. Se la situazione di disabilità fosse subentrata in data susseguente al 1° settembre 2022, si può fare richiesta sulla base dei tre giorni fruiti di permesso retribuito durante l’anno scolastico in corso. La domanda di trasferimento viene accolta presentando anche la documentazione relativa al fatto che il coniuge della persona assistita o altri eventuali fratelli non possano provvedere per ragioni oggettivamente da dimostrare.