Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo: il Dl Cura Italia e il Dl Rilancio ha introdotto alcune tipologie di crediti d’imposta con il fine di sostenere gli operatori che sono stati colpiti dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica legata allo scoppio della pandemia da Covid-19.
Tra questi figurano anche:
- il credito d’imposta per botteghe e negozi (introdotto dal decreto “Cura Italia”);
- il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (introdotto dal decreto “Rilancio”).
Il credito concesso potrà essere utilizzato in compensazione oppure potrà essere ceduto a terzi, soltanto se i soggetti che ne hanno il diritto abbiano presentato correttamente la domanda entro i termini che erano stati stabiliti inizialmente all’interno del Dl Rilancio e, poi, prorogati dalla pubblicazione del decreto c.d. “Rilancio bis”.
I soggetti in possesso dei requisiti necessari devono presentare un’apposita comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate, anche tramite l’aiuto di un intermediario abilitato, all’interno della quale devono inserire tutti i dati che vengono richiesti dalla piattaforma web.
Dopo aver presentato la comunicazione all’AdE i soggetti beneficiari del credito d’imposta dovranno comunicare entro il 31 dicembre dello stesso anno la sua accettazione oppure la sua cessione ad altri soggetti.
Qui di seguito, le istruzioni per la compilazione della comunicazione e la relativa trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo: le istruzioni per la compilazione della comunicazione per la cessione del credito d’imposta
La “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da Covid-19″, istituita mediante la pubblicazione dell’art. 11, comma 2, lett. a) e b), del decreto legge n. 34 del 2020, deve essere presentata dai soggetti beneficiari del bonus.
Può essere presentata direttamente tramite il servizio online che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure ci si può avvalere dell’ausilio di un intermediario abilitato, fornendo un’apposita delega per effettuare l’autenticazione all’interno dell’area riservata del beneficiario.
Qualora si scelga di presentare da soli il modello relativo alla comunicazione della cessione del credito d’imposta e si abbiano dei dubbi in merito, ecco qui di seguito le istruzioni per la sua compilazione, al fine di non commettere errori:
- nel riquadro “DATI DEL CEDENTE” deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica, quale ad esempio una società di persone, una società di capitali ecc…) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi;
- nel riquadro “DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE” deve essere indicato il codice fiscale dell’eventuale rappresentante del soggetto cedente. Nel campo “codice carica” deve essere indicato:
- il codice 1, nel caso di rappresentante legale;
- il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto;
- nel riquadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO” deve essere individuata la “tipologia di credito ceduto” e deve essere barrata la casella corrispondente a seconda del credito d’imposta che si ha intenzione di cedere. In caso di cessione del bonus locazioni immobili ad uso non abitativo dovranno essere indicati anche:
- il “tipo di contratto” a cui si riferisce il canone, andando a barrare una delle seguenti caselle:
- A – Locazione/Affitto;
- B – Leasing;
- C – Concessione;
- D – Contratto di servizi a prestazioni complesse;
- E – Affitto d’azienda;
- F – Atto o contratto da registrare in caso d’uso;
- l’anno e i mesi a cui si riferisce il credito d’imposta;
- il relativo importo maturato;
- il “tipo di contratto” a cui si riferisce il canone, andando a barrare una delle seguenti caselle:
- nel riquadro “ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI” devono essere indicati, per l’appunto, gli estremi di registrazione dei contratti ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d’imposta ceduto. Si possono indicare fino ad un massimo di 10 contratti, andando a specificare:
- la data di registrazione;
- la serie;
- il numero (e l’eventuale sottonumero);
- l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale il contratto è stato registrato;
- la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno);
- il canone annuo;
- solo il codice identificato del contratto, la tipologia di immobile e il canone annuo, in caso di contratti di locazione;
- nel riquadro “SOTTOSCRIZIONE” il cedente o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione;
- nel riquadro “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA” il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare:
- il codice fiscale;
- la data dell’impegno alla presentazione telematica;
- la firma.
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