Rimborso canone Rai 2023: ecco una breve guida grazie alla quale sarà possibile richiedere, in maniera semplice, il rimborso del canone TV addebitato in bolletta e pagato indebitamente.

Rimborso canone Rai 2023: chi può richiederlo, per quali motivazioni, come presentare la richiesta e come avviene il rimborso

Il rimborso del canone Rai 2023 può essere richiesto da tutti i soggetti che sono titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica, o dai rispettivi eredi, che hanno pagato mediante addebito sulle fatture il canone di abbonamento alla televisione per uso privato che, invece, non era dovuto.

Perciò, nel caso in cui il canone sia stato pagato con la propria fornitura di energia elettrica, si potrà presentare un’apposito modello, grazie al quale si potrà fare richiesta per ottenere il rimborso.

All’interno del modulo dovranno essere inseriti i propri dati, accompagnati con la motivazione per cui viene richiesto il rimborso del canone Rai 2023, andando a riportare una delle seguenti causali:

  • codice 1 – “Il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Per l’esenzione relativa agli anni dal 2018 in poi il reddito complessivo familiare dell’anno precedente deve essere non superiore a 8.000”;
  • codice 2 – “Il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva”;
  • codice 3 – “Il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione”;
  • codice 4 – “Il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica”;
  • codice 5 – “Il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica”;
  • codice 6 – altra motivazione diversa dalle precedenti (il richiedente dovrà inserire in maniera sintetica il motivo che lo ha spinto a chiedere il rimborso).

La domanda di rimborso, interamente compilata, con l’indicazione della motivazione per cui si fa la richiesta, può essere presentata in modalità telematica, tramite l’apposito servizio online che viene messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dai seguenti soggetti:

  • il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica;
  • i suoi eredi;
  • gli intermediari abilitati, delegati dal contribuente.

In alternativa, nel caso in cui non sia possibile la trasmissione telematica, la richiesta di rimborso del canone Rai 2023 potrà essere inviata, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità, mediante il servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

La richiesta di rimborso sarà considerata presentata:

  • nella data che risulta iscritta all’interno dell’apposita ricevuta che viene rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate al soggetto richiedente, nel caso di domanda di rimborso presentata tramite l’applicazione web messa a disposizione sul sito istituzionale dell’AdE;
  • nella data di spedizione che risulta dal timbro postale, nel caso in cui la domanda di rimborso sia stata presentata all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio postale con raccomandata.

Dopodiché, i rimborsi saranno effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, purché riescano ad assicurare l’effettiva erogazione dell’importo spettante entro il termine di 45 giorni dalla data in cui queste ricevano tutte le informazioni utili dall’Agenzia delle Entrate per procedere con il rimborso.