Spese peritali mutuo sono detraibili? Andiamo a vedere insieme tutto ciò che riguarda le detrazioni degli oneri e delle spese collegate ai mutui, in modo da recuperare qualche soldo dalle tasse che ogni anno devono essere pagate in sede di dichiarazione dei redditi.

Si parla di detrazione, per l’appunto, quando alcune spese che sono state sostenute dal contribuente per motivi legati ad esempio alla salute, all’istruzione o agli interessi passivi sul mutuo dell’abitazione (come in questo caso specifico), consentono di andare a diminuire l’imposta da pagare con la presentazione del modello 730.

L’importo che viene detratto dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) varia in base alla differente tipologia di spesa sostenuta, e potrà essere pari ad una percentuale del 19%, del 26%, del 30%, del 35%, del 50%, del 90% o del 110%.

La detrazione fiscale non sarà riconosciuta al contribuente solamente nel caso in cui si verifichi una situazione di incapienza, ovvero quando l’imposta dovuto risulta inferiore rispetto alle detrazioni di cui si ha diritto.

In questo caso, perciò, non verrà rimborsata la quota della detrazione che eccede l’importo dell’imposta che il contribuente deve versare, tranne in alcune rare eccezioni.

Ma senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo insieme a vedere tutto ciò che riguarda le detrazioni fiscali per il sostenimento delle spese relative ai mutui, tra i quali sono comprese logicamente a quelle che riguardano il perito.

Spese peritali mutuo sono detraibili? Ecco tutte le regole che riguardano le detrazioni nel 730

Le spese peritali relative alla stipula di un mutuo, così come anche l’onorario del notaio, gli oneri relativi alla pratica, le commissioni da pagare alla banca, le spese di istruttoria, ecc…, sono considerate come oneri accessori e sono ammessi in detrazione con una percentuale pari al 19% da scontare rispetto all’imposta dovuta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, all’interno del Rigo E7 e con i codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10, il contribuente dovrà indicare le spesee sostenute nel periodo d’imposta 2022 per i mutui, in merito agli importi relativi a:

  • gli interessi passivi;
  • gli oneri accessori (tra cui figurano le spese sostenute per la perizia);
  • le quote di rivalutazione.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

  • i mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
  • i mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad es. per l’acquisto di una residenza secondaria), ad esclusione di:
    • i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili;
    • i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.
  • tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Qualora il mutuo sia di importo superiore rispetto al costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, il contribuente potrà portare in detrazione gli interessi passivi relativi alla parte del mutuo che copre tale costo, con l’aggiunta delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto, tra cui anche le spese peritali.

In particolare, si considerano oneri accessori tutti quei costi che sono propedeutici alla stipula del contratto di mutuo, ovvero:

  • l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta;
  • la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione;
  • gli oneri fiscali (compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato);
  • la c.d. “provvigione” per scarto rateizzato;
  • le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica;
  • la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
  • ecc…