È possibile ottenere il pagamento dell’assegno di mantenimento dal datore di lavoro dell’ex? Se l’ex non adempie al pagamento dell’assegno di mantenimento è possibile richiedere al datore di lavoro la quota spetta di diritto dell’assegno divorzile. Vediamo insieme cosa dice la legge.

Versamento diretto assegno di mantenimento datore di lavoro

Iniziamo nel chiarire i riferimenti giuridici che riguardano l’assegno di mantenimento, in particolare le disposizioni contenute nell’articolo 156 del Codice civile, nel quale è contenuta una natura impositoria verso terzi. Si tratta di una disposizione che prevede l’obbligo del pagamento di una somma di denaro, una forma di versamento diretto che smista una parte del credito in favore dell’avete diritto.

Una condizione che pone in rilievo un altro aspetto legato all‘inadempimento dell’ex coniuge, per cui si richiederebbe una formula diversa implicata nell’assegno di mantenimento. Nello specifico, se qualcuno deve versare una somma di denaro al coniuge, per l’effetto di questa disposizione potrebbe doverla dirottare in favore dell’altro coniuge, come copertura del vincolo dell’assegno di mantenimento.

Nella fattispecie, il vincolo potrebbe emergere nei confronti dal datore di lavoro, ma anche dall’affittuario in presenza di un contrattato di un immobile locato.

In sostanza, la norma non pone in rilievo il pagamento dell’intero credito dovuto, ma bensì, su una parte del credito riconosciuto come assegno di mantenimento. L’importo dovuto dovrà essere nettamente inferiore all’importo che regolarmente dovrebbe versare l’ex coniuge.

In altre parole, il giudice può vincolare il datore di lavoro nel rispetto degli obblighi dell’ex coniuge, imponendo il pagamento diretto o parte di esso come assegno di mantenimento. In questo modo, il datore di lavoro pagherebbe l’assegno nella misura indicata dal giudice e, provvederebbe a decurtare la somma versata all’altro soggetto dallo stipendio.

È, altresì, vero che difficilmente il giudice procederà ad assegnare al datore di lavoro il pagamento della quota piena dell’assegno di mantenimento.

Istanza di versamento diretto del mantenimento

L’istanza di versamento diretto dell’assegno di mantenimento viene presentata al giudice, che dovrà decidere se approvare il provvedimento. La procedura è semplice, in quanto prevede un passaggio obbligato.

In particolare, dopo la sentenza favorevole di separazione con addebito dell’assegno di mantenimento, si può avviare un altro procedimento civile per richiedere il versamento diretto del mantenimento.

 Come deve essere versato l’assegno di mantenimento?

La prassi che porta all’istanza della richiesta del versamento diretto dell’assegno di mantenimento, non è inusuale, anzi è abbastanza diffusa. Per questo, per ottenere l’accoglimento del ricorso con sentenza favorevole, occorre rientrare in diversi requisiti.

In sostanza, il giudice nell’emettere un provvedimento di versamento diretto del mantenimento, impone il rispetto delle regole dell’adempimento, senza incidere ulteriormente sulla capacità reddituale.

Nel merito, però va detto, che il beneficiario deve produrre con prova lo stato di inadempienza dell’ex coniuge, ponendo il rilievo l’atteggiamento di sottrarsi all’obbligo futuro. In tutto questo, il giudice nell’emettere il giudizio terrà conto anche dell’eventuale impossibilità oggettiva, come spiega Money.it.

In ogni caso, è possibile avviare un ricorso di integrazione per modificare o la revocare il provvedimento di versamento diretto del mantenimento, se subentrano altre condizioni.

Il giudice nell’emettere il provvedimento favorevole verso il coniuge, con il versamento diretto non modifica l’importo della quota spettante. La natura del giudizio non prevede necessariamente l’intero importo, ma una quota del credito.

In sede di giudizio il giudice determina l’importo dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, senza affossare i mezzi di sostentamento del coniuge.

Alla luce di queste ultime considerazioni, è possibile che il giudice emetta un provvedimento di versamento diretto, imponendo al datore di lavoro di soddisfare l’intero assegno. Tuttavia, si tratta di circostanze rare.

Infine, ricordiamo che, la presenza dell’erogazione di un assegno più piccolo non indice sul calcolo dell’assegno di mantenimento, per cui si dovrà richiedere una variazione successiva.