Al fine dell’applicazione del regolamento previsto per l’aliquota IMU, adottato nell’ambito dell’applicazioni delle disposizioni contenute nell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è importante considerare la presenza di altre condizioni che portano alla base imponibile ridimensionata nella misura del 50 per cento. Esistono dei fabbricati che per natura non si applica l’aliquota piena, ma bensì ridotta.
Per una casa in un centro storico, inagibile o in comodato uso a parenti hai diritto al pagamento dell’IMU in misura ridotta.
Infatti, la legge prevede la possibilità di portare in riduzione l’aliquota del 75 per cento sulle abitazioni a canone concordato, invece, per la base imponibile viene prevista una riduzione del 50 per cento per i “fabbricati di interesse storico o artistico, inagibili o inabitabili e le unità immobiliari in comodato a parenti”.
Vediamo insieme come funziona la riduzione dell’IMU.
IMU 2023: sconto del 50%, ecco come
Secondo le disposizioni contenute nel lett. a e b) comma 747 legge n. 160/2019, è possibile portare in riduzione la base imponibile nella misura del 50 per cento in diverse circostanze, tra cui:
- “fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 25% per i seguenti oggetti: a) per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998”.
Nel merito dell’applicazione della riduzione dell’aliquota IMU nella misura del 50% per i fabbricati ritenuti di natura inagibili o inabitabili, secondo le disposizioni normative contenute nell’ambito del comma 1, lett. b) del precedente articolo 17, il rilascio del beneficio è subordinato alla presenza di diverse condizioni, tra cui:
- edificio fatiscenza non utilizzato;
- degrado fisico su fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, una condizione non sanabile con interventi di natura ordinaria o straordinaria.
Come avere la riduzione dell’IMU 2023?
In breve, secondo le disposizioni normativi gli immobili che rientrano nel quadro della riduzione dell’imposta gli edifici che per natura sono riconducibili direttamente allo Stato, Regioni ed Enti territoriali e così via o che presentano caratteristiche di interesse artistico, archeologico, storico o etnoantropologico.
In questo contesto agevolativo, rientrano: parchi, ville e giardini, le architetture rurali con una natura storica od etnoantropologico e così via.
Il beneficio viene rilasciato sulla base della dichiarazione dell’interesse culturale rilasciata dal sopraintendente, dal Ministero della Cultura e in base ai casi dal Comune e città metropolitane.
La dichiarazione dell’interesse culturale accerta la sussistenza dell’interesse culturale.
A ogni modo, il proprietario riceve la notifica di tale dichiarazione per raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso la notifica tramite il messo comunale.
Chi non dovrà più pagare l’IMU?
Le disposizioni normative contenute nella legge di Bilancio 2020, più precisamente in riferimento di legge ricade sull’articolo 1, comma 747, lettera b, legge n. 160/2019, nel quale viene resa nota l’applicazione di un’aliquota ridotta nella misura del 50 per cento sulla base imponibile.
L’aliquota ridotta viene applicata nel caso di fabbricati dichiarati a tutti gli effetti di legge “inagibili o inabitabili”, per cui non è ammesso l’utilizzo e laddove non sono possibili interventi di risanamento in manutenzione ordinaria o straordinaria.
A stabilire l’inagibilità o inabitabilità dell’immobile per cui si richiede la riduzione dell’IMU, direttamente l’ufficio tecnico dell’Amministrazione comunale dove è situato l’immobile. In breve, la prassi prevede la stesura di una perizia tecnica realizzata a carico del proprietario.
Si tratta di un atto indispensabile per ottenere l’agevolazione sull’imposta. Oltretutto, la perizia tecnica dovrà essere allegata all’interno del plico della documentazione promossa dal dichiarante.
La normativa ammette anche la presenza della dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. n. 445/2000, nella quale il proprietario attesta lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile realizzata da un professionista tecnico abilitato.