Bonus edilizi sconto in fattura: con la pubblicazione della risposta all'interpello n. 238 del 3 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda tale materia, specificando che la cessione del bonus tramite sconto in fattura è permessa anche se risulta solo nel saldo.
La suddetta risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Piccole e medie imprese (Divisione Contribuenti), fa riferimento all'esercizio dell'opzione per lo sconto, previsto dall'art. 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, in merito alla fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici e alla relativa applicazione di due fatture, una di acconto e una di saldo.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo sconto in fattura per quanto riguarda i bonus edilizi può essere applicato su tutto l'importo pattuito a livello contrattuale, anche se non viene indicato in maniera corretta all'interno della fatturazione.
In particolare, lo sconto che non sarà inserito all'interno della fattura di acconto dovrà essere indicato nel saldo, purché il committente non abbia già beneficiato della detrazione nella dichiarazione dei redditi oppure se l'abbia ceduta a terzi.
Il lavoratore, dunque, dovrà inserire nella fattura a saldo sia l'importo complessivo dovuto in quel momento che l'importo che è già stato corrisposto dal cliente per quanto riguarda il pagamento della fattura di acconto.
Ecco, dunque, il quesito che è stato avanzato dal fornitore di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici e la risposta che è arrivata dall'Agenzia delle Entrate in merito al corretto esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura in misura pari alla detrazione d'imposta del 50% della spesa sostenuta.
In particolare, in seguito ad un accordo raggiunto con il cliente, che prevede l'applicazione dello sconto in fattura, l'istante ha emesso due fatture:
Dopodiché, il cliente ha inviato l'apposito modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro la scadenza del 29 aprile 2022.
In sostanza, la richiesta dell'istante all'AdE è se sia necessario o meno inviare una PEC per segnalare l'errore formale commesso, dati comunque i requisiti previsti per l'applicazione dello sconto in fattura.
A tale quesito, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che a partire dal 17 febbraio 2023 non è più possibile applicare in maniera alternativa lo sconto in fattura o la cessione del credito per i bonus edilizi, precisa che:
Da qui si evince l'obbligo di indicare in ogni fattura lo sconto concesso al committente, in modo da individuare il credito d'imposta utilizzabile in compensazione oppure cedibile.
Infatti, ciò è stato stabilito anche all'interno della nota n. 18 della circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
In sostanza, il fornitore dove indicare all'interno di ogni fattura l'esatto importo dello sconto concesso, "anche in caso di sconto parziale".
In questo caso, quindi, al fine di consentire la riconciliazione, sarà necessario inserire nella fattura a saldo:
Per quanto riguarda l'onere della prova dell'indisponibilità della detrazione in capo al committente, è utile integrare la documentazione con un documento extracontabile che indica la previsione dello sconto.