Verifica requisiti commercialisti: con la pubblicazione dell’Informativa n. 26 del 27 febbraio 2023 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha comunicato la necessità di effettuare una verifica periodica entro il termine del 31 marzo 2023 al fine di attestare la permanenza dei requisiti di legge per quanto riguarda gli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Verifica requisiti commercialisti iscritti all’albo entro il 31 marzo 2023: l’Informativa del CNDCEC

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Cara Presidente, Caro Presidente,

come sai, il nostro Ordinamento prevede che gli Ordini entro il primo trimestre di ogni anno (entro il 31 marzo) procedano alla revisione dell’albo, provvedendo alle occorrenti variazioni (art. 34, comma 1, D.Lgs. 139/2005). È dunque necessario procedere alla verifica del permanere in capo agli iscritti dei requisiti per l’iscrizione. In particolare, sono oggetto di verifica i requisiti che sono suscettibili di variazione nel corso del tempo quali il godimento del pieno esercizio dei diritti civili, il possesso della la residenza e/o del domicilio professionale1 nel circondario dell’Ordine, l’assenza di situazioni di incompatibilità (o, viceversa, la sua presenza in caso di iscrizione nell’elenco speciale) e la condotta irreprensibile2.

Come chiarito nelle informative 28/2018 e 15/2022 alle quali si rinvia, la verifica può essere effettuata anche mediante richiesta di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/20003.
Si precisa che è necessario sottoporre a verifica anche il mantenimento dei requisiti delle società tra professionisti (STP) che sono iscritte nell’apposita sezione dell’albo. I requisiti richiesti per l’iscrizione delle STP sono quelli previsti dall’articolo 10, legge 183/2011 e dal D.M. 34/2013 (art. 9)4.

Ti invio in allegato un modello che ti potrà essere di ausilio per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte delle STP.”

Ecco quali sono i requisiti che bisogna possedere e dichiarare

L’allegato dell’Informativa n. 26 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contiene al suo interno la “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000 ai fini della verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge per la permanenza nella sezione speciale dell’albo delle società tra professionisti”.

In particolare, per quanto riguarda i requisiti da autodichiarare:

  • l’atto costituivo della società deve prevedere:
    • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
    • l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
    • che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti determina la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o delle decisioni dei soci;
    • che l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; che la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, che il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all’utente;
    • le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
  • la denominazione sociale della società deve contenere l’indicazione di “società tra professionisti”;
  • la società deve stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
  • l’insussistenza tra i soci delle condizioni di incompatibilità;
  • la società deve essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese;
  • la società deve avere la sede legale in un comune ricadente nella circoscrizione appartenente all’intestato Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.