Bonus pubblicità 2023: l’art. 57 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, e s.m.i., ha istituito a partire dall’anno 2018 un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente che sono stati effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali su:

A partire dall’anno 2019, il credito d’imposta viene concesso in misura pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Attraverso l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 90 del 16 maggio 2018, pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 24 luglio 2018, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della normative, soprattutto per quanto riguarda:

  • gli investimenti che danno accesso al beneficio;
  • i casi di esclusione;
  • la procedura di concessione e di utilizzo del beneficio;
  • la documentazione richiesta;
  • l’effettuazione dei controlli;
  • le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Successivamente, mediante la pubblicazione del provvedimento del 31 luglio 2018 firmato dal Capo del Dipartimento per l’informazione e l’Editoria, è stato approvato il modello di comunicazione telematica e sono state stabilite le modalità per la presentazione della comunicazione all’interno dell’apposito servizio presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus pubblicità 2023: chi può accedere al beneficio? Ecco come e quando fare domanda all’Agenzia delle Entrate

Il bonus pubblicità 2023 spetta ai seguenti soggetti che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, di valore superiore di almeno l’1% rispetto agli investimenti che sono stati sostenuti nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali.

In particolare, questi soggetti devono effettuare i propri investimenti pubblicitari presso:

  • le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, che sono iscritte al ROC (Registro degli operatori di comunicazione);
  • i giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, che sono registrati presso il Tribunale o presso il ROC, nonché dotati di un Direttore responsabile.

Per ottenere il bonus pubblicità 2023 bisogna presentare un’apposita domanda esclusivamente mediante i servizi online che vengono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il servizio telematico potrà essere raggiunto dall’utente, previa autenticazione all’interno della propria area riservata del sito web dell’AdE, tramite le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), nella sezione “Servizi per” alla voce “Comunicare”.

In particolare, ecco quali sono i termini previsti per il 2023 per quanto riguarda la presentazione della domanda per accedere al bonus pubblicità:

  • dal 1° al 31 marzo 2023 bisogna inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, inserendo:
    • i dati degli investimenti che sono stati effettuati dal richiedente nell’anno precedente a quello di richiesta del contributo;
    • i dati degli investimenti che sono già stati effettuati e/o che sono da effettuare nell’anno agevolato;
  • dal 1° al 31 gennaio 2024 i soggetti che hanno presentato la propria richiesta, inviando la “comunicazione per l’accesso”, dovranno inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, in modo da attestare quali sono gli investimenti che sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Dopo aver presentato la domanda, il Dipartimento per l’informazione e l’editore formerà un primo elenco con tutti i soggetti che hanno richiesto il bonus pubblicità 2023, indicando quale sarà il credito teoricamente fruibile da ognuno di essi.

Una volta ottenuto, il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.